Cassazione civile, sez. tributaria, 30 gennaio 2024, n. 2734
È dovuto l’imposta di registro sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito
«In tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito è soggetto ad imposta di registro proporzionale, ai sensi del d.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 artt. 37 e 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata, rilevando ai fini impositivi la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell’imposizione; del resto, la sentenza dichiarativa di fallimento delimita soggettivamente l’esecutività del decreto ingiuntivo rispetto alla massa dei creditori, ma non la elide nei confronti del fallito – una volta tornato in bonis -, poiché solo l’intervento di una decisione definitiva che, all’esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo ex art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986».
Ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 8, comma 1, lett. b), parte prima, della Tariffa allegata, i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposizione nella misura proporzionale del 3% (salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato), indipendentemente dal rapporto giuridico ad essi sottostante (vedi Cass. n. 17808 del 2017, ove altri richiami), considerato che presupposto dell’imposta è “la natura esecutiva del decreto ingiuntivo” (vale a dire, la clausola di provvisoria esecutorietà) e non già l’apposizione della formula esecutiva con la quale si intraprende l’esecuzione, in quanto l’imposta è applicata sulla base della esecutività del decreto e non già della sua esecuzione in concreto, né dell’apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria (cfr. Cass. n. 11663 del 2001).
Il legislatore ha inteso far riferimento a tutti i decreti ingiuntivi non opposti o provvisoriamente eseguibili, muniti della relativa formula secondo la nozione processual/civilistica, indipendentemente dal fatto che essi – per le più diverse evenienze – siano rimasti in concreto ineseguiti; a nulla rileva che i decreti ingiuntivi in concreto (e non solo astrattamente) siano eseguibili, cioè possano essere portati ad effetto loro proprio mediante azioni esecutive individuali.
Nell’ipotesi in cui il debitore sia fallito, è vero che tutte le procedure esecutive individuali a suo carico restano impedite a norma dell’art. 51 r.d. del 16 marzo 1942, n. 267 e che l’insinuazione al passivo è possibile solo se il decreto è munito della formula ex art. 647 cod. proc. civ., ma il provvedimento monitorio non perde l’esecutività nei confronti del soggetto tornato in bonis. In continuità con tali principi, va quindi ritenuto che l’imposta di registro mira a colpire una dichiarazione di credito azionabile esecutivamente, per un determinato importo, in quanto la stessa viene ritenuta di per sè una manifestazione di capacità contributiva, senza che rilevi se l’esecuzione al momento dell’imposizione sia in concreto possibile e “se lo sia in forma individuale o concorsuale”.
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Cassazione civile, sez. tributaria, 30 gennaio 2024, n. 2734






