Cresci Italia
Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
(Gazz.Uff. 24 gennaio 2012 n. 19 - Suppl. Ord. n.18)
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivitĂ .
(Testo coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione avvenuta con legge 24 marzo 2012, n. 27 nonchĂŠ con le modifiche apportate dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, nel testo definitivamente approvato in sede di conversione e da ultimo dalla Legge Concorrenza 2017)
TITOLO I
Concorrenza
Capo I
Norme generali sulle liberalizzazioni
Art. 1
Liberalizzazione delle attivitĂ economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (A)
1. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertĂ di iniziativa economica sancito dallâarticolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dellâUnione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dellâamministrazione comunque denominati per lâavvio di unâattivitĂ economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con lâordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalitĂ ;
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivitĂ economiche non adeguati o non proporzionati alle finalitĂ pubbliche perseguite, nonchĂŠ le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalitĂ economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalitĂ pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano lâavvio di nuove attivitĂ economiche o lâingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori giĂ presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano lâofferta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalitĂ , ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni allâaccesso ed allâesercizio delle attivitĂ economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalitĂ di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali lâiniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunitĂ tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, allâambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertĂ , alla dignitĂ umana e possibili contrasti con lâutilitĂ sociale, con lâordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica (A).
[3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui allâarticolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o piĂš regolamenti, ai sensi dellâarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attivitĂ per le quali permane lâatto preventivo di assenso dellâamministrazione, e disciplinare i requisiti per lâesercizio delle attivitĂ economiche, nonchĂŠ i termini e le modalitĂ per lâesercizio dei poteri di controllo dellâamministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. LâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalitĂ . In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.]
4. I Comuni, le Province, le CittĂ metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dellâarticolo 120 della Costituzione. A decorrere dallâanno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuositĂ degli stessi enti ai sensi dellâarticolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nellâambito dei compiti di cui allâarticolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dellâeconomia e delle finanze gli enti che hanno provveduto allâapplicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuositĂ . Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono allâadeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti (B).
4-bis. Allâarticolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: âentro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretoâ sono sostituite dalle seguenti: âentro il 30 settembre 2012â.
4-ter. Allâarticolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: âentro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretoâ sono sostituite dalle seguenti: âentro il 30 settembre 2012â.
5. Sono esclusi dallâambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari come definiti dallâarticolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dallâarticolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attivitĂ specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autoritĂ indipendente.
Art. 2
(Tribunale delle imprese).
1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâarticolo 1:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: â(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa)â;
2) al comma 1, le parole: âproprietĂ industriale ed intellettualeâ sono sostituite dalla seguente: âimpresaâ;
3) è aggiunto il seguente comma:
â1-bis. Sono altresĂŹ istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti dâappello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle cittĂ di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle dâAosta/Vallè dâAoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte dâappello di Torino. Ă altresĂŹ istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte dâappello di Brescia. Lâistituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organicheâ;
b) allâarticolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
â1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenzeâ;
c) allâarticolo 2, comma 2, le parole: âproprietĂ industriale ed intellettualeâ sono sostituite dalla seguente: âimpresaâ;
d) lâarticolo 3 è sostituito dal seguente:
âArt. 3
(Competenza per materia delle sezioni specializzate). â
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui allâarticolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto dâautore;
c) controversie di cui allâarticolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dellâUnione europea.
2. Le sezioni specializzate sono altresĂŹ competenti, relativamente alle societĂ di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle societĂ di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dellâ8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonchĂŠ alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societĂ costituite allâestero, ovvero alle societĂ che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti lâaccertamento, la costituzione, la modificazione o lâestinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilitĂ da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchĂŠ contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della societĂ che ha conferito lâincarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dallâarticolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilitĂ promosse dai creditori delle societĂ controllate contro le societĂ che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui allâarticolo 2359, primo comma, numero 3), allâarticolo 2497-septies e allâarticolo 2545-septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle societĂ di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresĂŹ competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2â;
e) lâarticolo 4 è sostituito dal seguente:
âArt. 4
(Competenza territoriale delle sezioni). â
1. Le controversie di cui allâarticolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dellâarticolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti dâappello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte dâappelloâ.
2. Allâarticolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: âalla corte dâappello competente per territorioâ sono sostituite dalle seguenti: âal tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui allâarticolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioniâ.
3. Dopo il comma 1-bis dellâarticolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
â1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bisâ.
4. Il maggior gettito derivante dallâapplicazione della disposizione di cui al comma 3 è versato allâentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro 600.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto dellâarticolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di proprietĂ industriale ed intellettuale e, per la restante parte, al fondo istituito ai sensi dellâarticolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dallâanno 2014 lâintero ammontare del maggior gettito viene riassegnato al predetto fondo. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonchĂŠ di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista dallâarticolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dellâeconomia e delle finanze. Le risorse da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte nello stato di previsione dellâentrata e in quello dei Ministeri interessati. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretoÂť.
Art. 3
(Acceso dei giovani alla costituzione di societĂ a responsabilitĂ limitata).
1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile, dopo lâarticolo 2463 è aggiunto il seguente:
âArt. 2463-bis
(SocietĂ a responsabilitĂ limitata semplificata). â
La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
Lâatto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformitĂ al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente lâindicazione di societĂ a responsabilitĂ limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della societĂ e le eventuali sedi secondarie;
3) lâammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore allâimporto di 10.000 euro previsto allâarticolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato allâorgano amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dellâarticolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
La denominazione di societĂ a responsabilitĂ limitata semplificata, lâammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societĂ e lâufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societĂ e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Ă fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di etĂ di cui al primo comma e lâeventuale atto è conseguentemente nullo.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societĂ a responsabilitĂ limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibiliâ.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della societĂ e sono individuati i criteri di accertamento delle qualitĂ soggettive dei soci.
3. Lâatto costitutivo e lâiscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.
Art. 4
(Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle amministrazioni pubbliche).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri raccoglie le segnalazioni delle autoritĂ indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dellâazione dei Ministeri e normative in attuazione degli articoli 41, 117, 120 e 127 della Costituzione.
2. Le attivitĂ di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie giĂ disponibili a legislazione vigente.
Capo II
Tutela dei consumatori
Art. 5
(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie).
1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo lâarticolo 37 è inserito il seguente:
âArt. 37-bis
(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie). â
1. LâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, dâufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietĂ delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dallâarticolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalitĂ previste dal regolamento di cui al comma 5.
In caso di inottemperanza, a quanto disposto dallâAutoritĂ ai sensi dellâarticolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, lâAutoritĂ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, lâAutoritĂ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorietĂ della clausola è diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dellâAutoritĂ , sul sito dellâoperatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione allâesigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dellâoperatore.
In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, lâAutoritĂ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. Le imprese interessate hanno facoltĂ di interpellare preventivamente lâAutoritĂ in merito alla vessatorietĂ delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalitĂ previste dal regolamento di cui al comma 5. LâAutoritĂ si pronuncia sullâinterpello entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate dallâAutoritĂ per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilitĂ dei professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In. materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dellâAutoritĂ , adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. Ă fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validitĂ delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.
5. LâAutoritĂ , con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e lâaccesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento lâAutoritĂ disciplina le modalitĂ di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso lâapposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonchĂŠ la procedura di interpello. Nellâesercizio delle competenze di cui al presente articolo, lâAutoritĂ può sentire le autoritĂ di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonchĂŠ le camere di commercio interessate o le loro unioni.
6. Le attivitĂ di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie giĂ disponibili a legislazione vigenteâ.
Art. 5 bis
(Finanziamento e risorse dellâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato). -bis
1. Allâarticolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
â7-ter. Allâonere derivante dal funzionamento dellâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dallâultimo bilancio approvato dalle societĂ di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dellâarticolo 16 della presente legge.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.
7-quater. Ferme restando, per lâanno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa lâapplicazione dellâarticolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per lâanno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente allâAutoritĂ con le modalitĂ determinate dallâAutoritĂ medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dallâanno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente allâAutoritĂ con le modalitĂ determinate dallâAutoritĂ medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalitĂ di contribuzione possono essere adottate dallâAutoritĂ medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente allâadozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-terâ.
2. A far data dal 1Âş gennaio 2013:
a) allâarticolo 10, comma 7, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole da: ânei limiti del fondoâ fino a: âe dellâartigianatoâ sono sostituite dalle seguenti: ânei limiti del contributo di cui al comma 7-terâ;
b) il comma 7-bis dellâarticolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è abrogato;
c) allâarticolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la parola: âovveroâ è sostituita dalla seguente: âeâ;
d) allâarticolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole da: âGli importi daâ fino a: âspecifiche esigenze dellâAutoritĂ â sono soppresse.
3. In ragione delle nuove competenze attribuite allâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato in base agli articoli 1, 5, 25, 62 e 86 del presente decreto, la pianta organica dellâAutorità è incrementata di venti posti. Ai relativi oneri si provvede con le risorse di cui al comma 7-ter dellâarticolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
4. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano lâutilizzazione presso lâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato di un contingente di personale in posizione di comando o di distacco, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando o di distacco entro quindici giorni dalla richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti.
Art. 5 ter
(Rating di legalitĂ delle imprese)
1. Al fine di promuovere lâintroduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, allâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonchĂŠ di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dellâinterno, alla elaborazione ed allâattribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalitĂ per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalitĂ stabilite da un regolamento dellâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dellâattribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonchĂŠ in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalitĂ stabilite con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca dâItalia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta .
Art. 6
(Norme per rendere efficace lâazione di classe).
1. Allâarticolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: âdi cui al comma 2â sono inserite le seguenti: ânonchĂŠ gli interessi collettiviâ;
b) al comma 2, alinea, sono premesse le seguenti parole: âLâazione di classe ha per oggetto lâaccertamento della responsabilitĂ e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori.â;
c) al comma 2, lettera a), la parola: âidenticaâ è sostituita dalla seguente: âomogeneaâ;
d) al comma 2, lettera b), la parola: âidenticiâ è sostituita dalla seguente: âomogeneiâ e dopo la parola: âprodottoâ sono inserite le seguenti: âo servizioâ;
e) al comma 2, lettera c), la parola: âidenticiâ è sostituita dalla seguente: âomogeneiâ;
f) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: âdi difensoreâ sono inserite le seguenti: âanche tramite posta elettronica certificata e faxâ;
g) al comma 6, secondo periodo, le parole: âlâidentitĂ dei diritti individualiâ sono sostituite dalle seguenti: âlâomogeneitĂ dei diritti individualiâ;
h) al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: âIn questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dellâaccordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo.
Scaduto il termine senza che lâaccordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderentiâÂť.
Art. 7
Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive
1. Allâarticolo 18, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
âd-bis) âmicroimpresè: entitĂ , societĂ o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano unâattivitĂ economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dellâarticolo 2, paragrafo 3, dellâallegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003â.
2. Allâarticolo 19, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: ârelativa a un prodottoâ sono aggiunte, infine, le seguenti: â, nonchĂŠ alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicitĂ ingannevole e di pubblicitĂ comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.â.
Art. 8
Contenuto delle carte di servizio
1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di unâinfrastruttura necessaria per lâesercizio di attivitĂ di impresa o per lâesercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dellâinfrastruttura.
2. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualitĂ , lâuniversalitĂ e lâeconomicitĂ delle relative prestazioni, le AutoritĂ indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o lâinfrastruttura definiscono autonomamente.
Capo III
Servizi professionalI
Art. 9
(Disposizioni sulle professioni regolamentate).
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando lâabrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare lâequilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi allâarchitettura e allâingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresĂŹ definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dallâapplicazione delle tariffe professionali vigenti prima dellâentrata in vigore del presente decreto.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dallâordinamento, al momento del conferimento dellâincarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessitĂ dellâincarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dellâincarico e deve altresĂŹ indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nellâesercizio dellâattivitĂ professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata allâimportanza dellâopera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per lâaccesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di unâapposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, allâesito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.
7. Allâarticolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâalinea, nel primo periodo, dopo la parola: âregolamentateâ sono inserite le seguenti: âsecondo i principi della riduzione e dellâaccorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attivitĂ similariâ;
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
c) la lettera d) è abrogata.
8. Dallâattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 9 bis
(SocietĂ tra professionisti).
1. Allâarticolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: âLe societĂ cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a treâ;
b) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: âIn ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societĂ e il consiglio dellâordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la societĂ procede alla cancellazione della stessa dallâalbo, salvo che la societĂ non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesiâ;
c) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
âc-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilitĂ civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nellâesercizio dellâattivitĂ professionaleâ;
d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: âIl socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attivitĂ professionali a lui affidateâ;
e) al comma 9, le parole: âsalvi i diversi modelli societari ed associativiâ sono sostituite dalle seguenti: âsalve le associazioni professionali, nonchĂŠ i diversi modelli societariâ.
Art. 10
Estensione ai liberi professionisti della possibilitĂ di partecipare al patrimonio dei confidi
1. Allâarticolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: âTale disposizione si applica anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioniâ.
Art. 11
(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolaritĂ delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria).
1. Al fine di favorire lâaccesso alla titolaritĂ delle farmacie da parte di un piĂš ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonchĂŠ di favorire le procedure per lâapertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una piĂš capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâarticolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
âIl numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente lâapertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stessoâ;
b) dopo lâarticolo 1 è inserito il seguente:
âArt. 1-bis. â
1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui allâarticolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita lâazienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensitĂ di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purchĂŠ non sia giĂ aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purchĂŠ non sia giĂ aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metriâ;
c) lâarticolo 2 è sostituito dal seguente:
âArt. 2. â
1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dallâarticolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilitĂ al servizio farmaceutico, il comune, sentiti lâazienda sanitaria e lâOrdine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare unâequa distribuzione sul territorio, tenendo altresĂŹ conto dellâesigenza di garantire lâaccessibilitĂ del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dallâIstituto nazionale di statisticaâ.
2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e lâassegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. In deroga a quanto previsto dallâarticolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dallâinvio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata giĂ espletata o siano state giĂ fissate le date delle prove. Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dellâUnione europea, iscritti allâalbo professionale:
a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino;
b) titolari di farmacia rurale sussidiata;
c) titolari di farmacia soprannumeraria;
d) titolari di esercizio di cui allâarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di societĂ titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c).
Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dellâarticolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente allâentrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.
4. Ai fini dellâassegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a concorso, ciascuna regione e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, una commissione esaminatrice regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano. Al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonchĂŠ le disposizioni del presente articolo.
5. Ciascun candidato può partecipare al concorso per lâassegnazione di farmacia in non piĂš di due regioni o province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di etĂ alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal bando. Ai fini della valutazione dellâesercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298:
a) lâattivitĂ svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui allâarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni;
b) lâattivitĂ svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui allâarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni.
b-bis) per lâattivitĂ svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni.
6. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli in possesso dei candidati, determina una graduatoria unica. A paritĂ di punteggio, prevale il candidato piĂš giovane. A seguito dellâapprovazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarĂ assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dallâassegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. Lâinutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per lâaccettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino allâesaurimento delle sedi messe a concorso o allâinterpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, [valida per due anni dalla data della sua pubblicazione,] deve essere utilizzata, per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per lâassegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario, con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalitĂ indicate nei precedenti periodi del presente comma.
7. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati[, di etĂ non superiore ai 40 anni,] in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a paritĂ di punteggio, si considera la media dellâetĂ dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolaritĂ della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione allâesercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacitĂ .
8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autoritĂ competenti in base alla vigente normativa non impediscono lâapertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.
9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano lâindividuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui allâarticolo 120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dellâamministrazione inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente articolo.
10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante.
11. Al comma 9 dellâarticolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, le parole: âdue anni dallâacquisto medesimoâ sono sostituite dalle seguenti: âsei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successioneâ.
12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dellâeventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonchĂŠ forma farmaceutica, via di somministrazione, modalitĂ di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico lâindicazione della non sostituibilitĂ del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di questâultimo, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo piĂš basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo piĂš basso. Allâarticolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole: âè possibileâ sono inserite le seguenti: âsolo su espressa richiesta dellâassistito eâ. Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonchĂŠ al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, lâAIFA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, revisiona le attuali modalitĂ di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di confezione.
13. Al comma 1 dellâarticolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: âche ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali,â sono soppresse.
14. Il comma 1 dellâarticolo 70 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente:
â1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui allâarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorchè dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dallâarticolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioniâ.
15. Gli esercizi commerciali di cui allâarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della salute previsto dallâarticolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea.
16. In sede di rinnovo dellâaccordo collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi dellâarticolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, è stabilita, in relazione al fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale, nonchĂŠ ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la dotazione minima di personale di cui la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
[17. A decorrere dal 1Âş gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate, la direzione della farmacia privata, ai sensi dellâarticolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dellâarticolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di etĂ pensionabile da parte del farmacista iscritto allâalbo professionale.]
Art. 12
Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti
1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui allâarticolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011, è aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dallâentrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui allâarticolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, nonchĂŠ dei concorsi per la nomina a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del bando. Entro il 31 dicembre 2014 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del bando. Allâesito della copertura dei posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, udite le Corti dâappello e i Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni. A decorrere dallâanno 2015, è comunque bandito un concorso annuale, da concludere con la nomina dei notai entro lâanno successivo alla data di pubblicazione del relativo bando, per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dellâarticolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti:
âPer assicurare il funzionamento regolare e continuo dellâufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte dâAppello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessaâ.
5. Il comma 2 dellâarticolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
âEgli non può esercitarlo fuori del territorio della Corte dâAppello nel cui distretto è ubicata la sua sede.â.
6. Allâarticolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole âstesso distrettoâ aggiungere: âdi Corte dâAppelloâ.
7. Le lettere a) e b) del comma 1 dellâarticolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dallâarticolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
âa) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso;
b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede è stato commesso. Se lâinfrazione è addebitata allo stesso presidente, lâiniziativa spetta al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dellâarticolo 156 bis, comma 5.â.
8. Al comma 1 dellâarticolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dallâarticolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole âdi cui allâarticolo 153, comma 1, lettera b)â sono sostituite dalle seguenti: âin cui il notaio ha sedeâ.
9. Dallâattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 13
Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili
1. A decorrere dal primo trimestre successivo allâentrata in vigore del presente decreto, lâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui allâarticolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, ai valori europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base ai quali è disposto lâaggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato.
In attesa dellâavvio del mercato del gas naturale di cui allâarticolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dellâarticolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130.
Art. 14
(Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese).
1. Le capacitĂ di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui allâarticolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonchĂŠ delle nuove modalitĂ di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dellâarticolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1Âş giugno 2011, n. 93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, per lâofferta alle imprese industriali, di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dallâestero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto, nonchĂŠ alle imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi imprevedibili.
2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti dalle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato, in base a modalitĂ definite dallâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas, tenuto conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1.
3. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare ai sensi dellâ articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è altresĂŹ determinata la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui allâ articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva, e la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti. Le stesse procedure di asta competitiva sono utilizzate anche per le ulteriori capacitĂ di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi del comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati sono destinate dalla stessa AutoritĂ alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative allâofferta degli altri tipi di servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto.
3 bis. Lo spazio di stoccaggio di cui allâ articolo 5, comma 1, lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, è offerto, nellâanno contrattuale di stoccaggio in cui diviene, anche parzialmente, fisicamente disponibile, ai soggetti individuati allo stesso punto 2) mediante procedure di asta competitiva. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di stoccaggio sono destinate dallâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas alla riduzione delle tariffe di trasporto.
4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile al seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1 è ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per lâavvio transitorio dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
5. Al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la riduzione dei costi di approvvigionamento di gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico e lâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas, anche attraverso lâimpresa maggiore di trasporto, monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri di importazione di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale utilizzo e la allocazione coordinata delle capacitĂ lungo tali gasdotti e ai loro punti di interconnessione, in coordinamento con le competenti autoritĂ dellâUnione europea e dei Paesi terzi interessati.
6. Allâattuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nellâambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 15
(Disposizioni in materia di separazione proprietaria).
1. Al fine di introdurre la piena terzietĂ dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione dalle altre attivitĂ della relativa filiera svolte in concorrenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentita lâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 maggio 2012, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalitĂ , cui si conforma la societĂ SNAM S.p.a. per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il modello di separazione proprietaria di cui allâarticolo 19 del decreto legislativo 1Âş giugno 2011, n. 93, emanato in attuazione della direttiva 2009/73/CE.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la piena terzietà della società SNAM S.p.a. nei confronti della maggiore impresa di produzione e vendita di gas, nonchÊ delle imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale e di energia elettrica.
3. LâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas adegua la regolazione al nuovo assetto societario, anche al fine di effettuare le notifiche per le certificazioni di cui allâarticolo 9 del decreto legislativo 1Âş giugno 2011, n. 93.
Art. 16
(Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche).
1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi nel rispetto del dettato dellâarticolo 117 della Costituzione, dei principi di precauzione, di sicurezza per la salute dei cittadini e di tutela della qualitĂ ambientale e paesistica, di rispetto degli equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i migliori e piĂš avanzati standard internazionali di qualitĂ e sicurezza e con lâimpiego delle migliori tecnologie disponibili, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalitĂ per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalitĂ di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi nonchĂŠ ogni altra disposizione attuativa occorrente allâattuazione del presente articolo.
2. Le attivitĂ di cui allâarticolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366 .
Art. 17
(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti) (A).
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nellâapprovvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e lâuso del marchio.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialitĂ e lâefficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e i gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dellâarticolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
â12. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per lâaffidamento e lâapprovvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionale e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali.
Tra le forme contrattuali di cui sopra potrĂ essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purchĂŠ comprendano adeguate condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e dellâuso del marchio.
12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e europea e delle clausole contrattuali conformi alle tipologie di cui al comma 12, sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacitĂ di acquisto allâingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.
12-ter. Nellâambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi dellâarticolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96, per lâattuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce lâobbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sono altresĂŹ stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato allâingrosso dei carburanti.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in societĂ o cooperative, possono accordarsi per lâeffettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni giĂ pagati, dellâavviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimentoâ.
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltĂ attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dellâarticolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.
4. Allâarticolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
â8. Al fine di incrementare la concorrenzialitĂ , lâefficienza del mercato e la qualitĂ dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
a) lâesercizio dellâattivitĂ di somministrazione di alimenti e bevande di cui allâarticolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui allâarticolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilitĂ e professionali di cui allâarticolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) lâesercizio dellâattivitĂ di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dellâimpianto e lâesercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attivitĂ di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che lâente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradaleâ;
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
â10. Le attivitĂ di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dellâimpianto di distribuzione di carburanti rilasciata dallâufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dellâesercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attivitĂ . Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attivitĂ si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonchĂŠ i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dallâAutoritĂ di regolazione dei trasporti di cui allâarticolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214â;
c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: âI comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibiliâ;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
â6. Lâadeguamento di cui al comma 5 è consentito a condizione che lâimpianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti lâadeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto allâerogato dellâanno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nellâadeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dellâautorizzazione amministrativa di cui allâarticolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal comune competenteâ.
5. Allâarticolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: âo che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di piĂš tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalitĂ dellâobbligoâ.
6. Al metano per autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante.
7. Agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione si applicano le disposizioni dellâarticolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dellâarticolo 83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce i principi generali per lâattuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione del metano, nel rispetto dellâautonomia delle regioni e degli enti locali. I piani, tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale carburante e dellâesistenza di adeguate reti di gasdotti, devono prevedere la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano e per lâadeguamento di quelli esistenti.
9. Al fine di favorire e promuovere la produzione e lâuso di biometano come carburante per autotrazione, come previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, anche in realtĂ geografiche dove la rete del metano non è presente, i piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la possibilitĂ di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purchĂŠ sia garantita la qualitĂ del biometano.
10. Il Ministro dellâinterno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dellâUnione europea nonchĂŠ nel rispetto dellâautonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e modalitĂ per:
a) lâerogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano;
b) lâerogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto.
11. LâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinchĂŠ nei codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalitĂ per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonchĂŠ per la riduzione delle penali per i superi di capacitĂ impegnata previste per gli stessi impianti.
12. Allâarticolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
â2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilitĂ , possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purchĂŠ tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione piĂš una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2â;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
â3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilitĂ , possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3â;
c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: âLa medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso lâeccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.â;
d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
â10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis lâeccedenza di massa ai fini dellâapplicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento piĂš una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazioneâ.
13. Allâarticolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-bis è abrogato.
14. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllati e i gestori di servizi di pubblica utilitĂ , al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli prevedono due lotti merceologici specifici distinti per i veicoli alimentati a metano e per i veicoli a GPL. Dallâattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 18
Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati (A)
1. Al comma 7 dellâarticolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola âdipendentiâ sono aggiunte le parole âo collaboratoriâ e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
âNel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni allâutilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalitĂ di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.â.
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Parere AutoritĂ garante per la concorrenza e il mercato 24 giugno 2013, n. AS1058.
Art. 19
Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedÏ da comunicare al Ministero dello sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o piĂš decreti del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalitĂ attuative della disposizione di cui al secondo periodo dellâarticolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalitĂ non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dallâalto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalitĂ di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando questâultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente (A).
3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresĂŹ, le modalitĂ di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita (B).
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dellâarticolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.
Art. 20
Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti
1. Allâarticolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, le parole âin misura non eccedente il venticinque per cento dellâammontare complessivo del fondo annualmente consolidatoâ sono abrogate, le parole âdue esercizi annualiâ sono sostituite dalle parole âtre esercizi annualiâ e il comma 2 è sostituito dal seguente: â2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata lâentitĂ sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresĂŹ conto della densitĂ territoriale degli impianti allâinterno del medesimo bacino di utenza.â.
Art. 21
(Disposizioni per accrescere la sicurezza, lâefficienza e la concorrenza nel mercato dellâenergia elettrica).
1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile non programmabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita lâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas, emana indirizzi e modifica per quanto di competenza le disposizioni attuative di cui allâarticolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e qualitĂ delle forniture di energia elettrica, anche attraverso il ricorso a servizi di flessibilitĂ , nel rispetto dei criteri e dei principi di mercato.
2. Al comma 2 dellâarticolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono premesse le seguenti parole: âPer la prima volta entro il 30 giugno 2012 e successivamenteâ e nel medesimo comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: âIn esito alla predetta analisi, lâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas adotta con propria delibera, entro i successivi sessanta giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonchĂŠ definisce le modalitĂ per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabileâ.
3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui allâarticolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allo scopo di conferire maggiore flessibilitĂ e sicurezza al sistema elettrico, può essere rideterminata la data per la prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
4. A far data dallâentrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105, recante âNormalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1.000 voltâ.
5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI 8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza della legge 1Âş marzo 1968, n. 186.
[6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete di interesse nazionale, su richiesta motivata dei concessionari lâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas istruisce la domanda ricevuta circa lâindividuazione dei singoli asset regolati, definendo la relativa remunerazione entro novanta giorni dal ricevimento della stessa richiesta.]
Art. 22
Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dellâenergia elettrica e del gas
1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dellâenergia elettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato, istituito presso lâAcquirente Unico ai sensi dellâarticolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, è finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas. LâAutoritĂ per lâenergia elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti in materia entro due mesi dallâentrata in vigore della presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa e lâaccesso delle societĂ di vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.
2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 da parte degli operatori è sanzionato da parte dellâAutoritĂ per lâenergia elettrica ed il Gas secondo le disposizioni di cui allâarticolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
3. Dallâattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 23
Semplificazione delle procedure per lâapprovazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale
1. Fermi restando lâobbligo di predisposizione annuale di un Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di valutazione, consultazione pubblica ed approvazione previste dallâarticolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il medesimo Piano è sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilitĂ a procedura VAS di cui allâarticolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed è comunque sottoposto a procedura VAS ogni tre anni.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilitĂ a procedura VAS di cui al comma precedente, il piano di sviluppo della rete e il collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di dettaglio, lâimpatto ambientale complessivo delle nuove opere.
Art. 24
(Accelerazione delle attivitĂ di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari).
1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta lâautorizzazione di cui allâarticolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine, le osservazioni delle amministrazioni previste dalle normative vigenti sono formulate allâISPRA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su motivata richiesta dellâamministrazione interessata, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato dallâamministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.
2. Qualora le amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalitĂ di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel modo piĂš efficace la radioprotezione nei siti interessati, ferme restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello sviluppo economico e alle amministrazioni competenti, nellâambito delle attivitĂ richieste ai sensi dellâarticolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dellâarticolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria lâacquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dellâottenimento dellâautorizzazione alla disattivazione. Entro trenta giorni, il Ministero dello sviluppo economico, sentito lâISPRA per le esigenze di sicurezza nucleare e di radioprotezione, valuta le prioritĂ proposte e convoca per esse la conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, lâautorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dellâarticolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonchĂŠ le autorizzazioni di cui allâarticolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e allâarticolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilitĂ , indifferibilitĂ e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere.
Per il rilascio dellâautorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma; tali amministrazioni si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva lâesecuzione della valutazione dâimpatto ambientale ove prevista. In caso di mancata pronuncia nel termine indicato al periodo precedente, si applica la procedura di cui al comma 2 con la convocazione della conferenza di servizi. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I progetti di cui al presente comma che insistono sul sito giĂ interessato dallâimpianto non necessitano di variante agli strumenti urbanistici ove compatibili con gli strumenti urbanistici stessi vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
negli altri casi, il consiglio comunale competente si pronuncia nella prima seduta successiva al rilascio dellâautorizzazione stessa, informandone il Ministero dello sviluppo economico.
5. La componente tariffaria di cui allâarticolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è quella di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilitĂ correlate a detta componente tariffaria sono impiegate per il finanziamento della realizzazione e gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle attivitĂ funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attivitĂ connesse e conseguenti, mentre per le altre attivitĂ sono impiegate a titolo di acconto e recuperate attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per lâutilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalitĂ stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dellâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas, a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti.
6. Il comma 104 dellâarticolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dal seguente:
â104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e europea, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dellâUnione europea, per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio al Deposito Nazionale di cui allâarticolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi e le modalitĂ tecniche del conferimento sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dellâorganismo per la sicurezza nucleare di cui allâarticolo 21, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.â.
7. Allâarticolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modificazioni, dopo le parole: âParco Tecnologicoâ sono inserite le seguenti: âentro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteriâ.
Art. 24 bis
(Contributo degli esercenti dei servizi idrici a favore dellâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas). -bis
1. Allâarticolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:
â19-bis. Allâonere derivante dal funzionamento dellâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo non superiore allâuno per mille dei ricavi dellâultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi stessi, ai sensi dellâarticolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dellâarticolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite allâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas ai sensi del comma 19, la pianta organica dellâAutorità è incrementata di quaranta postiâ.
Art. 24 ter
(Gare per le concessioni idroelettriche).
1. Al comma 2 dellâarticolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, le parole: âil termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,â sono sostituite dalle seguenti: âil 30 aprile 2012â.
Capo V
Servizi pubblici locali
Art. 25
(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali).
1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo lâarticolo 3 è inserito il seguente:
âArt. 3-bis
(Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali). â
1. A tutela della concorrenza e dellâambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare lâefficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalitĂ , adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e giĂ costituito ai sensi dellâarticolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma, è fatta salva lâorganizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali giĂ prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonchĂŠ ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano giĂ avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dellâunitĂ giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui allâarticolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare lâefficienza del servizio.
2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, lâadozione di strumenti di tutela dellâoccupazione costituisce elemento di valutazione dellâofferta.
3. A decorrere dal 2013, lâapplicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dellâambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuositĂ degli stessi ai sensi dellâarticolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nellâambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dellâeconomia e delle finanze gli enti che hanno provveduto allâapplicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuositĂ .
4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dellâarticolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque lâAutoritĂ di regolazione competente abbia verificato lâefficienza gestionale e la qualitĂ del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dallâAutoritĂ stessa.
5. Le societĂ affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilitĂ interno secondo le modalitĂ definite dal decreto ministeriale previsto dallâarticolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Lâente locale o lâente di governo locale dellâambito o del bacino vigila sullâosservanza da parte delle societĂ di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilitĂ interno.
6. Le societĂ affidatarie in house sono tenute allâacquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime societĂ adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalitĂ per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dellâarticolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchĂŠ delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratoriâ;
b) allâarticolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole: âlibera prestazione dei servizi,â sono inserite le seguenti: âdopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale,â;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: â3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma 2 è adottata previo parere obbligatorio dellâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dellâistruttoria svolta dallâente di governo locale dellâambito o del bacino o in sua assenza dallâente locale, in merito allâesistenza di ragioni idonee e sufficienti allâattribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere allâaffidamento simultaneo con gara di una pluralitĂ di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalitĂ idoneeâ;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: â4. Lâinvio allâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dellâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, lâente locale non può procedere allâattribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articoloâ;
4) al comma 11:
4.1) dopo la lettera b) è inserita la seguente: âb-bis) prevede lâimpegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento allâintera durata programmata dellâaffidamento, e prevede altresĂŹ, tra gli elementi di valutazione dellâofferta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale;â;
4.2) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: âg-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dellâofferta, lâadozione di strumenti di tutela dellâoccupazioneâ;
5) al comma 13, le parole: âsomma complessiva di 900.000 euro annuiâ sono sostituite dalle seguenti: âsomma complessiva di 200.000 euro annuiâ;
6) al comma 32:
6.1) alla lettera a), in fine, le parole: âalla data del 31 marzo 2012â sono sostituite dalle seguenti: âalla data del 31 dicembre 2012. In deroga, lâaffidamento per la gestione può avvenire a favore di unâunica societĂ in house risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dellâarticolo 3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dellâunica azienda in capo alla societĂ in house devono essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovrĂ prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualitĂ del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obbiettivi di performance (reddittivitĂ , qualitĂ , efficienza). La valutazione dellâefficacia e dellâefficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dellâAutoritĂ di regolazione di settore. La durata dellâaffidamento in house allâazienda risultante dallâintegrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 1Âş gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale che giĂ prevedano procedure di affidamento ad evidenza pubblica.â;
6.2) alla lettera b), in fine, le parole: âalla data del 30 giugno 2012â sono sostituite dalle seguenti: âalla data del 31 marzo 2013â;
7) dopo il comma 32-bis è inserito il seguente:
â32-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuitĂ nellâerogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attivitĂ di gestione dei servizi pubblici locali assicurano lâintegrale e regolare prosecuzione delle attivitĂ medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui allâarticolo 2, comma 3, lettera e), del presente decreto alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino allâapertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articoloâ;
8) al comma 33-ter le parole: âMinistro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012â sono sostituite dalle seguenti: âMinistro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012â;
9) al comma 34:
9.1) sono soppresse le parole: âil servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422â;
9.2) dopo le parole: âil servizio di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164â sono inserite le seguenti: â, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33â;
9.3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: âCon riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validitĂ , gli affidamenti e i contratti di servizio giĂ deliberati o sottoscritti in conformitĂ allâarticolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ed in conformitĂ allâarticolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.â;
10) il comma 34-bis è abrogato;
11) al comma 35 sono premessi i seguenti:
â34-ter. Gli affidamenti diretti in materia di trasporto pubblico locale su gomma, giĂ affidati ai sensi dellâarticolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in conformitĂ allâarticolo 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, cessano alla scadenza prevista nel contratto di affidamento.
34-quater. Gli affidamenti in essere a valere su infrastrutture ferroviarie interessate da investimenti compresi in programmi cofinanziati con risorse dellâUnione europea cessano con la conclusione dei lavori previsti dai relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di esercizioâ.
2. Allâarticolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
â5-bis. A decorrere dallâanno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilitĂ interno secondo le modalitĂ definite con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri dellâinterno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-CittĂ ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. LâUnioncamere trasmette al Ministero dellâeconomia e delle finanze, entro il 30 giugno, lâelenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchĂŠ le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale;
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sullâosservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.
Sono escluse dallâapplicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.â;
b) al comma 8, dopo le parole: âseguenti attiâ sono inserite le seguenti: âda sottoporre allâapprovazione del consiglio comunale.â.
3. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâarticolo 14, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: âSi applicano i principi di garanzia previsti dallâarticolo 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148â;
b) allâarticolo 15, comma 10, la parola: âgareâ è sostituita dalle seguenti: âprime gare successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionaleâ.
4. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dellâarticolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sullâevidenza pubblica, le seguenti attivitĂ :
a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;
b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e lâavvio a smaltimento e recupero, nonchĂŠ, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti allâinterno dellâATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolaritĂ di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, allâaffidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti lâaccesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilitĂ delle potenzialitĂ e capacitĂ necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano dâambito.
5. Al comma 1 dellâarticolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: âsvolto in regime di privativa dai comuniâ sono sostituite dalle seguenti: âsvolto mediante lâattribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dellâarticolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148â.
6. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per lâaffidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi.
7. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dallâapposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su richiesta dellâente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.
Art. 26
Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per lâincremento della raccolta e recupero degli imballaggi
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allâarticolo 221,
1) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: âšâša) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sullâintero territorio nazionaleâşâş;
2) al comma 5,
2.1) al sesto periodo, le parole âšâš sulla base deiâşâş, sono sostituite dalle seguenti âšâšacquisiti iâşâş
2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: âšâš Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivitĂ private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attivitĂ di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per lâesercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma. âşâş
[3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le paroleâšâš comma 3, lettera h) âşâş, sono inserite le seguenti: âšâš in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che non può essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto agli obiettivi di cui allâart. 220âşâş]
b) allâarticolo 265, il comma 5 è soppresso
c) allâarticolo 261, comma 1 le parole ÂŤpari a sei volte le somme dovute al CONAIÂť sono sostituite dalle seguenti: ÂŤda 10.000 a 60.000 euroÂť
Art. 26 bis
(Utilizzazione di crediti dâimposta per la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici locali). -bis
1. A decorrere dallâesercizio 2012, il limite massimo determinato dallâarticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei crediti di imposta compensabili ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applica agli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societĂ per azioni.
2. I rimborsi dovuti ai sensi dellâarticolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e le compensazioni di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici, nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilitĂ interno.
Capo VI
Servizi bancari e assicurativi
Art. 27
(Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base).
1. Allâarticolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 è abrogato;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
â9. LâAssociazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la societĂ Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1Âş giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessitĂ di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonchĂŠ di promuovere lâefficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dellâoperazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. DovrĂ in ogni caso essere garantita la gratuitĂ delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati allâaccredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando lâonerositĂ di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolareâ;
c) il comma 10 è sostituito dal seguente:
â10. Entro i sei mesi successivi allâapplicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dellâeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca dâItalia e lâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, valuta lâefficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dellâeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca dâItalia e lâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercatoâ;
d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
â10-bis. Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dellâefficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dellâarticolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183â;
e) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
âc) identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III della raccomandazione n. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello dei costi coerente con le finalitĂ di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della predetta raccomandazioneâ.
2. La delibera del CICR di cui al comma 4 dellâarticolo 117-bis del decreto legislativo 1Âş settembre 1993, n. 385, è adottata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina entra in vigore non oltre il 1Âş luglio successivo.
3. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con lâintroduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui allâarticolo 117-bis del decreto legislativo 1Âş settembre 1993, n. 385, ai sensi dellâarticolo 118 del medesimo decreto legislativo.
4. I commi 1 e 3 dellâarticolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.
Art. 27 bis
(NullitĂ di clausole nei contratti bancari). -bis
1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dellâarticolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili.
1-bis. Ă costituito presso il Ministero dellâeconomia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un Osservatorio sullâerogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonchĂŠ sullâattuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere lâaccesso al credito dei medesimi soggetti. Nellâambito di tali attivitĂ lâOsservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando lâinformazione a livello settoriale, geografico e dimensionale. AllâOsservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dellâeconomia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca dâItalia. Alle riunioni dellâOsservatorio partecipano altresĂŹ un rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un rappresentante dellâAssociazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di societĂ finanziarie regionali. La partecipazione alle attivitĂ dellâOsservatorio non dĂ luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennitĂ o rimborsi spese.
1-ter. LâOsservatorio monitora lâandamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma 1-bis. A tal fine, lâOsservatorio può richiedere alla Banca dâItalia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. LâOsservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza lâattuazione di accordi e protocolli volti a sostenere lâaccesso al credito e formula eventuali proposte in un âDossier sul creditò che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.
1-quater. LâOsservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.
1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala allâArbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dellâarticolo 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1Âş settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dellâistanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. LâArbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.
Art. 27 ter
(Cancellazioni delle ipoteche perenti). -ter
1. Allâarticolo 40-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1Âş settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: âovvero in caso di mancata rinnovazione dellâiscrizione entro il termine di cui allâarticolo 2847 del codice civileâ;
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: âLa cancellazione dâufficio si applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui allâarticolo 2878 del codice civileâ.
Art. 27 quater
Organi delle fondazioni bancarie. -quater
1. Allâarticolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: âprevedendo modalitĂ di designazione e di nominaâ sono inserite le seguenti: â, ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilitĂ e professionalitĂ ,â e dopo la lettera g) è inserita la seguente:
âg-bis) previsione, tra le ipotesi di incompatibilitĂ di cui alla lettera g), dellâassunzione o dellâesercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di societĂ concorrenti della societĂ bancaria conferitaria o di societĂ del suo gruppoâ.
Art. 27 quinquies
Termine per la surrogazione nei contratti di finanziamento -quinquies
1. Il comma 7 dellâarticolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1Âş settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
â7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di dieci giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario lâesatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause dovute al finanziatore originario, questâultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari allâ1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilitĂ per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabiliâÂť.
Art. 28
(Assicurazioni connesse allâerogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo).
1. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dellâIVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano lâerogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora lâofferta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria allâerogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per lâerogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterĂ o reperirĂ sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dallâistituto di credito e dallâintermediario finanziario .
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lâISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1.
2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva allâatto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dallâistituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale.
3. Allâarticolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: âalla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediarioâ sono aggiunte le seguenti: âovvero allâapertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediarioâ.
3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dellâammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa allâintermediario, in termini sia assoluti che percentuali sullâammontare complessivo.
Art. 29
Efficienza produttiva del risarcimento diretto [e risarcimento in forma specifica ]
1. Nellâambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dallâart. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi lâefficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e lâindividuazione delle frodi.
1-bis. LâIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. LâIVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e lâindividuazione delle frodi.
[2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30 per cento.]
Art. 30
Repressione delle frodi
1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilitĂ civile autoveicoli terrestri di cui allâarticolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere allâISVAP, pena lâapplicazione di una sanzione amministrativa definita dallâISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dallâISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate allâautoritĂ giudiziaria, lâesito dei conseguenti procedimenti penali, nonchĂŠ in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi, lâISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare lâadeguatezza dellâorganizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto allâobiettivo di contrastare le frodi nel settore .
1-bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma 1 comporta lâirrogazione da parte dellâISVAP di una sanzione da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro.
2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilitĂ civile autoveicoli terrestri di cui allâarticolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dallâaccertamento delle frodi, conseguente allâattivitĂ di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.
Art. 31
Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilitĂ civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada
1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilitĂ civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito lâISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, avvalendosi anche dellâIstituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS) definisce le modalitĂ per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione [o integrazione] con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo lâutilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione .
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dallâassicurazione per la responsabilitĂ civile verso i terzi prevista dallâarticolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione dei periodi di sospensiva dellâassicurazione regolarmente contrattualizzati. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari lâinserimento dei veicoli nellâelenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Gli iscritti nellâelenco hanno quindici giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione, lâelenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2-bis. Le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dellâavvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3.
3. La violazione dellâobbligo di assicurazione della responsabilitĂ civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dellâarticolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dellâaccesso nelle zone a traffico limitato, nonchĂŠ attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonchĂŠ i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è lâobbligo di contestazione immediata.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti lâISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nellâambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalitĂ di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli dâintesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 32
Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni
1. Al comma 1 dellâarticolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ÂŤLe imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per lâassicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui lâassicurato acconsenta allâistallazione di meccanismi elettronici che registrano lâattivitĂ del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilitĂ sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, allâatto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contrattoâ.
1-bis. Con regolamento emanato dallâISVAP, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalitĂ di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilitĂ in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui allâarticolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonchĂŠ le modalitĂ per assicurare lâinteroperabilitĂ dei meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dellâassicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.
1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è definito uno standard tecnologico comune hardware e software, per la raccolta, la gestione e lâutilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui allâarticolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione.
2. Allâarticolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ÂŤLe indicazioni contenute nellâattestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidatoÂť;
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: ÂŤ1-ter. La consegna dellâattestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1- bis, nonchĂŠ ai sensi del regolamento dellâISVAP di cui al comma 1, è effettuata [anche] per via telematica, attraverso lâutilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui allâarticolo 135Âť;
c) al comma 2, le parole: può prevedere  sono sostituite dalla seguente: prevede ;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: ÂŤ4. Lâattestazione sullo stato del rischio, allâatto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce lâattestato, è acquisita direttamente dallâimpresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui allâarticolo 135Âť.
3. Allâarticolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ÂŤ1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare lâindicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per lâispezione diretta ad accertare lâentitĂ del danno.
Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, lâimpresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. [Al fine di consentire lâispezione diretta ad accertare lâentitĂ del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per lâaccertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dellâassicuratore.] Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dellâassicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine.
Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per lâispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dellâispezione stessa, lâimpresa, ai fini dellâofferta risarcitoria, effettuerĂ le proprie valutazioni sullâentita` del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dellâassicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazioneÂť;
b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
ÂŤ2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, lâimpresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui allâarticolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significativitĂ , come definiti dallâarticolo 4 del provvedimento dellâISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, lâimpresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessitĂ di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione e` trasmessa dallâimpresa al danneggiato e allâISVAP, al quale e` anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, lâimpresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Allâesito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, lâimpresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui e` prevista, informandone contestualmente lâassicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui allâarticolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale lâimpresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.
Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilitĂ dellâazione di risarcimento nei termini previsti dallâarticolo 145, nonchĂŠ il diritto del danneggiato di ottenere lâaccesso agli atti nei termini previsti dallâarticolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denunciaÂť;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: ÂŤ3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dellâimpresa. Qualora ciò accada, i termini per lâofferta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali lâimpresa non ritiene di fare offerta sono sospesiÂť.
3-bis. Allâarticolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo le parole: âBanca dati sinistriâ sono aggiunte le seguenti: âe banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiatiâ;
b) al comma 1, le parole: âè istituitaâ sono sostituite dalle seguenti: âsono istituiteâ e dopo le parole: âad essi relativiâ sono aggiunte le seguenti: âe due banche dati denominate âanagrafe testimonĂŹ e âanagrafe danneggiatĂŹâ;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
â3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalitĂ e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dellâautoritĂ giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonchĂŠ gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dallâISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dellâinterno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personaliâ.
3-ter. Al comma 2 dellâarticolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: âIn ogni caso, le lesioni di lieve entitĂ , che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanenteâ.
[3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entitĂ di cui allâarticolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata lâesistenza della lesione.]
3-quinquies. Per le classi di massimo sconto, a paritĂ di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna compagnia di assicurazione deve praticare identiche offerte.
Art. 33
Sanzioni per frodi nellâattestazione delle invaliditĂ derivanti da incidenti
1. Allâarticolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: ÂŤmicro-invaliditĂ Âť e` sostituita dalla seguente: ÂŤinvaliditĂ Âť;
2) le parole: ÂŤdi cui al comma 1Âť sono sostituite dalle seguenti: ÂŤdi cui ai commi 1 e 3Âť;
b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
ÂŤ2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della societĂ assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabileÂť;
c) nella rubrica, le parole: ÂŤmicro-invaliditĂ Âť sono sostituite dalla seguente: ÂŤinvaliditĂ Âť.
1-bis. Al primo comma dellâarticolo 642 del codice penale, le parole: âda sei mesi a quattro anniâ sono sostituite dalle seguenti: âda uno a cinque anniâ.
Art. 34
Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto
[1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.]
[2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullitĂ rilevabile solo a favore dellâassicurato.]
3. Il mancato adempimento dellâobbligo di cui al comma 1 comporta lâirrogazione da parte dellâISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato allâagente, che risponde in solido con questa, di una sanzione in una misura pari a quanto stabilito dallâarticolo 324 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
3-bis. LâISVAP predispone entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno standard di modalitĂ operative per lâapplicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3-ter. LâISVAP predispone, con cadenza semestrale, una apposita relazione sullâefficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet.
Art. 34 bis
(Disposizioni in materia di contratti di assicurazione dei veicoli). -bis
1. Allâarticolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: âLa predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta lâapplicazione, da parte dellâISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euroâ.
Art. 34 ter
(Certificato di chiusa inchiesta nellâassicurazione obbligatoria per i veicoli a motore). -ter
1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo lâarticolo 150 è aggiunto il seguente:
âArt. 150-bis
(Certificato di chiusa inchiesta). â
1. Ă fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui allâarticolo 642 del codice penale, limitatamente allâipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dellâautoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiestaâ.
Art. 35
Misure per la tempestivitĂ dei pagamenti, per lâestinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonchĂŠ disposizioni in materia di tesoreria unica
1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per lâacquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:
a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui allâarticolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per lâanno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento allâentrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilitĂ speciale 1778 âAgenzia delle entrate â Fondi di bilancioâ. Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali, con prioritĂ ai comuni per il pagamento dei crediti di cui al presente comma. Lâutilizzo delle somme di cui ai periodi precedenti non devono comportare, secondo i criteri di contabilitĂ nazionale, peggioramento dellâindebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. Lâimporto di cui alla presente lettera può essere incrementato con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze sono definite le modalitĂ per lâattuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalitĂ di assegnazione nonchĂŠ le modalitĂ di versamento al titolo IV dellâentrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilitĂ di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.
2. Per provvedere allâestinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilitĂ nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, secondo le medesime modalitĂ di cui alla circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dellâ8 gennaio 2011, il fondo di cui allâarticolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per lâanno 2012, di un importo di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previo versamento allâentrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilitĂ speciale 1778 âAgenzia delle entrate â Fondi di bilancioâ, e di euro 260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17 dellâart. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppressa.
3. Allâonere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede con la disposizione di cui al comma 4.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate.
4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dellâaccisa sullâenergia elettrica disposti dai decreti del Ministro dellâEconomia e delle Finanze 30 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, concernenti lâaumento dellâaccisa sullâenergia elettrica a seguito della cessazione dellâapplicazione dellâaddizionale comunale e provinciale allâaccisa sullâenergia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dallâarticolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dallâanno 2012. La quota di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante allâErario dai decreti di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato .
5. Con decreti del Ministro dellâeconomia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed allâAmministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima flessibilitĂ organizzativa, le stesse possono derogare a quanto previsto dallâarticolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la neutralitĂ finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi; resta comunque ferma la riduzione prevista dallâarticolo 9, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la flessibilitĂ organizzativa e la continuitĂ delle funzioni delle pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dellâorgano di vertice di cui allâarticolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, nonchĂŠ per le ipotesi di assenza o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere attribuite con decreto dellâorgano di vertice politico, tenuto conto dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo determinato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto dallâarticolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7. Il comma 1 dellâarticolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso.
8. Ai fini della tutela dellâunitĂ economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, il regime di tesoreria unica previsto dallâarticolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dallâapplicazione della presente disposizione le disponibilitĂ dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.
9. Alla data del 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilitĂ liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilitĂ speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministero dellâEconomia e delle finanze â Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilitĂ speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012. Sono fatti salvi eventuali versamenti giĂ effettuati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
10. I tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono ad adeguare la propria operativitĂ alle disposizioni di cui allâarticolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione, il giorno successivo a quello del versamento della residua quota delle disponibilitĂ previsto al comma 9. Nelle more di tale adeguamento i predetti tesorieri e cassieri continuano ad adottare i criteri gestionali previsti dallâarticolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato lâarticolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino allâadozione del bilancio unico dâAteneo ai dipartimenti e ai centri di responsabilitĂ dotati di autonomia gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo e, fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilitĂ speciali di cui al comma 9, i tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale.
12. A decorrere dallâadozione del bilancio unico dâAteneo, le risorse liquide delle universitĂ , comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata.
13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi.
Se le parti non raggiungono lâaccordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto.
Capo VII
Trasporti
Art. 36
(Regolazione indipendente in materia di trasporti).
1. Allâarticolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
â1. Nellâambito delle attivitĂ di regolazione dei servizi di pubblica utilitĂ di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, è istituita lâAutoritĂ di regolazione dei trasporti, di seguito denominata âAutoritĂ , la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dellâAutorità è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio dellâAutorità è costituito entro il 31 maggio 2012. LâAutorità è competente nel settore dei trasporti e dellâaccesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformitĂ con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietĂ e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione.
LâAutoritĂ esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui allâarticolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. AllâAutoritĂ si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. LâAutorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui allâarticolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dellâAutoritĂ si applica il regime previsto dallâarticolo 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.
1-ter. I componenti dellâAutoritĂ sono scelti, nel rispetto dellâequilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralitĂ e indipendenza e di comprovata professionalitĂ e competenza nei settori in cui opera lâAutoritĂ . A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivitĂ professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati NĂŠ ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, NĂŠ avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima AutoritĂ . I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per lâintera durata dellâincarico. I componenti dellâAutoritĂ sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dellâAutoritĂ , si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dellâAutoritĂ , la loro durata in carica e la non rinnovabilitĂ del mandato.
2. LâAutorità è competente nel settore dei trasporti e dellâaccesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, lâefficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dellâAgenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui allâarticolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchĂŠ in relazione alla mobilitĂ dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dellâesigenza di assicurare lâequilibrio economico delle imprese regolate, lâefficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualitĂ dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per lâassegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, lâAutoritĂ verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano lâaccesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilitĂ del materiale rotabile giĂ al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, allâimpresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dallâaggiudicazione definitiva, per lâacquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;
g) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dellâindicatore di produttivitĂ X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di AutoritĂ di vigilanza istituita dallâarticolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dellâ11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
i) con particolare riferimento allâaccesso allâinfrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui allâarticolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dellâinfrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacitĂ e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dellâinfrastruttura;
l) lâAutoritĂ , in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse allâeffettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalitĂ e nei limiti di cui allâarticolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Lâammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dellâAutoritĂ . Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualitĂ delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalitĂ , allo scopo di garantire il diritto di mobilitĂ degli utenti. Comuni e regioni, nellâambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dellâAutoritĂ , ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) lâincremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla AutoritĂ per confronto nellâambito di realtĂ europee comparabili, a seguito di unâistruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilitĂ ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformitĂ alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dallâarticolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piĂš criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono giĂ titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza dâintesa con i comuni una maggiore libertĂ nellâorganizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dellâutenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore libertĂ nella fissazione delle tariffe, la possibilitĂ di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilitĂ per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
4) migliorare la qualitĂ di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonchĂŠ alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per lâefficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m), lâAutoritĂ può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio.â;
b) al comma 3, alinea, sono soppresse le parole: âindividuata ai sensi del medesimo commaâ;
c) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: âTutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonchĂŠ gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono allâAutoritĂ le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sullâaccesso alle infrastrutture, con facoltĂ da parte dellâAutoritĂ di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economicaâ;
d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole: âindividuata ai sensi del comma 2â;
e) al comma 6:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
âa) agli oneri derivanti dallâistituzione dellâAutoritĂ e dal suo funzionamento per lâanno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economicaâ;
2) alla lettera b), lâultimo periodo è soppresso;
3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
âb-bis) ai sensi dellâarticolo 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, lâAutoritĂ provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unitĂ , e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nellâambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalitĂ ed esperienza richiesti per lâespletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralitĂ e imparzialitĂ . In fase di avvio il personale selezionato dallâAutorità è comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla lettera b), il predetto personale è immesso nei ruoli dellâAutoritĂ nella qualifica assunta in sede di selezioneâ;
f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
â6-bis. Nelle more dellâentrata in operativitĂ dellâAutoritĂ , determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data lâUfficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui allâarticolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dellâarticolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono, altresĂŹ, soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dellâeconomia e delle finanze nonchĂŠ del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonchĂŠ di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblicaâ.
2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâarticolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
â3-bis. Ă consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizioâ;
b) allâarticolo 5-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
â1-bis. Per il servizio di taxi è consentito lâesercizio dellâattivitĂ anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessatiâ;
c) allâarticolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:
â1. I titolari di licenza per lâesercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nellâambito orario del turno integrativo o nellâorario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalitĂ e moralitĂ richiesti dalla normativa vigenteâ.
3. Allâarticolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera c), sono soppresse le parole: âstradale edâ;
2) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: âsecondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente AutoritĂ di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazioneâ;
3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
âf) vigilanza sullâattuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonchĂŠ la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sullâadozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesimeâ;
b) al comma 3:
1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: â, nonchĂŠ svolgere le attivitĂ di cui allâarticolo 2, comma 1, lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143â;
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
âd-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilitĂ ed urgenza ai fini dellâapplicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilitĂ â.
Art. 37
(Misure per il trasporto ferroviario).
1. LâautoritĂ di cui allâarticolo 36 nel settore del trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalitĂ di finanziamento. LâAutoritĂ , dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza lâefficienza dei diversi gradi di separazione tra lâimpresa che gestisce lâinfrastruttura e lâimpresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dellâUnione europea e allâesigenza di tutelare lâutenza pendolare del servizio ferroviario regionale. In esito allâanalisi, lâAutoritĂ predispone, entro e non oltre il 30 giugno 2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento.
2. Allâarticolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dallâarticolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: âed i contratti collettivi nazionali di settoreâ sono soppresse e la parola: âapplicatiâ è sostituita dalla seguente: âapplicateâ;
b) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
âb-bis) regolazione dei trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni piĂš rappresentative a livello nazionaleâ.
Capo VIII
Altre liberalizzazioni
Art. 38
Liberalizzazione delle pertinenze delle strade
1. Allâarticolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 5-bis, dopo le parole âsono previsteâ inserire le parole â, secondo le modalitĂ fissate dallâAutoritĂ di regolazione dei trasporti, sentita lâAgenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui allâarticolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111â.
Art. 39
(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto dâautore).
1. Allâarticolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
âd-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dellâapplicazione delle vigenti disposizioni in materia;
d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedonoâ.
2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicitĂ di gestione nonchĂŠ lâeffettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, lâattivitĂ di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto dâautore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera.
[3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere dellâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nellâinteresse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi.]
Art. 40
Disposizioni in materia di carta di identitĂ e in materia di anagrafe degli italiani residenti allâestero e di attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti
1. Allâarticolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti: â, e definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con il medesimo decreto, della carta dâidentitĂ elettronica sul territorio nazionaleâ.
2. Allâarticolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dallâarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge del 12 luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 2, terzo periodo, le parole:
ârilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia eâ sono sostituite dalle seguenti:âdi cui allâarticolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite ancheâ
b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
âLa carta di identitĂ valida per lâespatrio rilasciata ai minori di etĂ inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Lâuso della carta dâidentitĂ ai fini dellâespatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare lâassenso o lâautorizzazione, il nome della persona, dellâente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autoritĂ consolari in caso di rilascio allâestero.â
3.Allâarticolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dallâarticolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 6 è sostituito dal seguente:
â6. LâIndice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolaritĂ delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilitĂ , in tempo reale, dei dati relativi alle generalitĂ , alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, allâindirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti allâestero iscritti nellâAnagrafe degli italiani residenti allâestero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dallâAgenzia delle Entrate.â
4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dellâinterno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate le necessarie modifiche per armonizzare il decreto del Ministro dellâinterno del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il âRegolamento di gestione dellâIndice Nazionale delle Anagrafi (INA)â, [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 16 maggio 2005, n. 112, S.O.,] con la disposizione di cui allâarticolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
5. Fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di soddisfare eventuali prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti nellâIndice nazionale delle anagrafi (INA), di cui allâart. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ovvero nei casi in cui venga richiesta per pubbliche finalitĂ ed ove possibile la certificazione dei dati contenuti nellâINA, il Ministero dellâinterno â Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali può stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni.
6. Ai fini dellâindividuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nellâambito dei processi di interoperabilitĂ e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettivitĂ , ai sensi dellâarticolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, lâamministrazione finanziaria attribuisce dâufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nellâAnagrafe degli italiani residenti allâestero (AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
7. Allâatto dellâiscrizione nellâAIRE e ai fini dellâattribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono allâanagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dellâinterno, i dati di cui allâarticolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, con lâaggiunta della residenza allâestero e con lâeccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune di iscrizione nellâAIRE. Con le stesse modalitĂ i comuni trasmettono allâanagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nellâAIRE.
8. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti allâestero lâavvenuta attribuzione dâufficio del codice fiscale.
9. Alle attivitĂ previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nellâambito delle risorse giĂ disponibili a legislazione vigente.
Art. 40 bis
(Misure per la trasparenza nella gestione dei grandi eventi). -bis
1. Allâarticolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.
Titolo II
Infrastrutture
Capo I
Misure per lo sviluppo infrastrutturale
Art. 41
(Emissioni di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societĂ di progetto â project bond).
[ 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, lâarticolo 157 è sostituito dal seguente:
âArt. 157
(Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societĂ di progetto). â
1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilitĂ , le societĂ di progetto di cui allâarticolo 156 nonchĂŠ le societĂ titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dellâarticolo 3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purchĂŠ destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; detti obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa lâelevato profilo di rischio associato allâoperazione.
3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino allâavvio della gestione dellâinfrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalitĂ definite con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle societĂ titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle societĂ titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dellâenergia elettrica, nonchĂŠ a quelle titolari delle autorizzazioni di cui allâarticolo 46 de1 decreto-legge 1Âş ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalitĂ relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3 è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economicoâ.
2. Allâ articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, dopo le parole: âcrediti dei finanziatori del concessionarioâ sono inserite le seguenti: âe dei titolari di titoli emessi ai sensi dellâarticolo 157, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizioneâ.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle societĂ giĂ costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ]
Art. 42
Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche
[1. Allâarticolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
â14. I soggetti di cui allâarticolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui allâarticolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al sesto periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui allâarticolo 153, comma 9, primo periodo, nonchĂŠ lâindicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende lâimporto di cui allâarticolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dellâinvestimento. La proposta è corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui allâarticolo 153, comma 20, della cauzione di cui allâarticolo 75, e dellâimpegno a prestare una cauzione nella misura dellâimporto di cui allâarticolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dellâarticolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura lâistruttoria ai sensi dellâarticolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dellâarticolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facoltĂ di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta è inserita nella lista di cui al comma 1 ed è posta a base di gara per lâaffidamento di una concessione ai sensi dellâarticolo 177, cui partecipa il promotore con diritto di prelazione, di cui è data evidenza nel bando di gara. Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui allâarticolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui allâarticolo 153, comma 8. Si applica lâarticolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo periodo. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dallâarticolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.â.]
Art. 43
Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie
1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente allâeccessivo affollamento delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando quanto previsto in materia di permuta, previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto, previste dallâarticolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dellâeconomia e delle finanze, sono disciplinati condizioni, modalitĂ e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificitĂ , anche ordinamentali, del settore carcerario.
2. Al fine di assicurare il perseguimento dellâequilibrio economico â finanziario dellâinvestimento al concessionario è riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dellâinfrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le cui modalitĂ sono definite al momento dellâapprovazione del progetto e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dellâinfrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. Ă a esclusivo rischio del concessionario lâalea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dellâopera. La concessione ha durata non superiore a venti anni.
3. Se il concessionario non è una societĂ integralmente partecipata dal Ministero dellâeconomia e delle finanze, il concessionario può prevedere che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri enti pubblici o con fini non lucrativi contribuiscono alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento.
Art. 44
Contratto di disponibilitĂ
[1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâarticolo 3, dopo il comma 15-bis, è inserito il seguente:
â15-bis.1. Il âcontratto di disponibilitĂ â è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dellâaffidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dellâamministrazione aggiudicatrice di unâopera di proprietĂ privata destinata allâesercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione lâonere assunto a proprio rischio dallâaffidatario di assicurare allâamministrazione aggiudicatrice la costante fruibilitĂ dellâopera, nel rispetto dei parametri di funzionalitĂ previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.â;
b) allâarticolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole: âla locazione finanziaria,â sono inserite le seguenti: âil contratto di disponibilitĂ ,â;
c) alla rubrica del capo III, della parte II, del titolo III, dopo le parole: âdella locazione finanziaria per i lavoriâ sono aggiunte le seguenti: âe del contratto di disponibilitĂ â;
d) dopo lâarticolo 160-bis, è inserito il seguente:
âArt. 160-ter (Contratto di disponibilitĂ ).
1. Lâaffidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilitĂ , da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilitĂ dellâopera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilitĂ della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dellâamministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
b) lâeventuale riconoscimento di un contributo in corso dâopera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dellâopera, in caso di trasferimento della proprietĂ dellâopera allâamministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni giĂ versati e allâeventuale contributo in corso dâopera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dellâopera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietĂ dellâopera allâamministrazione aggiudicatrice.
2. Lâaffidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dellâopera per il periodo di messa a disposizione dellâamministrazione aggiudicatrice.
3. Il bando di gara è pubblicato con le modalitĂ di cui allâarticolo 66 ovvero di cui allâarticolo 122, secondo lâimporto del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dallâamministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare lâopera costruita e le modalitĂ per determinare la riduzione del canone di disponibilitĂ , nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui allâarticolo 75; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui allâarticolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dellâaffidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dellâopera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalitĂ di cui allâarticolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. Lâamministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dellâofferta economicamente piĂš vantaggiosa di cui allâarticolo 83. Il bando indica i criteri, secondo lâordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nellâambito del contratto di disponibilitĂ .
4. Al contratto di disponibilitĂ si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso dâopera sono redatti a cura dellâaffidatario; lâaffidatario ha la facoltĂ di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicitĂ di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autoritĂ vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso dâopera sono ad ogni effetto approvati dallâaffidatario, previa comunicazione allâamministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autoritĂ competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autoritĂ competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dellâaffidatario.
6. LâattivitĂ di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dellâopera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre allâamministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilitĂ . Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di disponibilitĂ superato il quale il contratto è risolto. Lâadempimento degli impegni dellâamministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dellâopera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalitĂ previste dal contratto di disponibilitĂ .
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso lâapprovazione dei progetti avviene secondo le procedure previste agli articoli 165 e seguentiâ.]
Art. 45
Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico
1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celeritĂ allâassegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui allâarticolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto dallâarticolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato dai seguenti elementi:
a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate le stime di domanda servita dalla realizzazione delle infrastrutture realizzate con il finanziamento autorizzato;
b) il costo complessivo dellâinvestimento deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma anche, ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;
c) lâerogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il cronoprogramma di attivitĂ ; le erogazioni annuali devono dare distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private individuate nel cronoprogramma;
d) le indicazioni relative ai ricavi, sono integrate con le indicazioni dei costi, articolati in costi di costruzione, costi dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale, costi relativi alla manutenzione ordinaria dellâinfrastruttura articolati per il periodo utile dellâinfrastruttura, costi fideiussori; in ogni caso, il calcolo dellâadeguamento monetario, si intende con lâapplicazione delle variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle attivitĂ e non può essere cumulato;
e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano organizzati in forma di societĂ per azioni, è indicato anche lâimpatto sui bilanci aziendali dellâincremento di patrimonio derivante dalla realizzazione dellâinfrastruttura e, per le infrastrutture a rete, lâimpatto delle esternalitĂ positive, come la cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto è rendicontato annualmente nelle relazioni che la societĂ vigilata comunica allâente vigilante.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sono introdotte eventuali modifiche ed integrazioni allâelencazione di cui al comma 1.
Art. 46
Disposizioni attuative del dialogo competitivo
[ 1. Allâarticolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:
â18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalitĂ attuative della disciplina prevista dal presente articoloâ.]
Art. 47
Riduzione importo âopere dâarteâ per i grandi edifici â modifiche alla legge n. 717/1949
1. Allâarticolo 1, della legge 29 luglio 1949, n.717, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: âLe Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonchĂŠ le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano allâesecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare allâabbellimento di essi, mediante opere dâarte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:
â due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
â un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;
â 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.â
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: âSono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonchĂŠ gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.â
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione dellâopera dâarte relativa allâedificio.
Art. 48
Norme in materia di dragaggi
1. Dopo lâarticolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente;
âArt. 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio). â 1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dellâarticolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attivitĂ di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso lâeventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dallâautoritĂ portuale o, laddove non istituita, dallâente competente ovvero dal concessionario dellâarea demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare per lâapprovazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullâassoggettabilitĂ o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicitĂ .
2. I materiali derivanti dalle attivitĂ di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:
a) qualora presentino, allâorigine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positivitĂ ai test eco-tossicologici, su autorizzazione dellâautoritĂ competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attivitĂ di capping, nel rispetto delle modalitĂ previste dal decreto di cui al comma 6. Restano salve le competenze della regione territorialmente interessata;
b) qualora presentino, allâorigine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella 1 dellâallegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione dâuso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dellâambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalitĂ previste dal decreto di cui al comma 6. Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nellâeluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui allâallegato 3 del citato decreto del Ministro dellâambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme parere dellâARPA territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresĂŹ autorizzazione allâimpiego dei materiali fissandone lâopera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali;
c) qualora risultino non pericolosi allâorigine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento allâinterno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilitĂ equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 â 9 m/s, con le modalitĂ previste dal decreto di cui al comma 6.
d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dellâambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale, lâarea interessata viene restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui allâarticolo 242, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152.
3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso lâiter approvativo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui, al termine delle attivitĂ di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella 1 dellâallegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dellâarea derivante dallâattivitĂ di colmata in relazione alla destinazione dâuso. Ă fatta salva lâapplicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano comunque la tutela della salute e dellâambiente. LâaccettabilitĂ delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei âCriteri metodologici per lâapplicazione nellâanalisi di rischio sanitaria ai siti contaminatĂŹ elaborati dallâISPRA, dallâIstituto superiore di sanitĂ e dalle Agenzie regionali per la protezione dellâambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dellâanalisi di rischio sono riportati nellâallegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dellâaccettabilitĂ delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dellâautorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale procedura può essere attuata con lâimpiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente alla loro applicazione, lâutilizzo delle aree medesime.
4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti allâinterno di strutture di contenimento nellâambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui allâarticolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le caratteristiche di idoneitĂ delle navi e dei galleggianti allâuopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono lâidoneitĂ dellâimpresa. Le AutoritĂ marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nellâambito delle attivitĂ di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. LâidoneitĂ del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nellâambito dellâintervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attivitĂ di dragaggio nonchĂŠ dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nellâeventualitĂ di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dallâattivitĂ di dragaggio.
6. Il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce, con proprio decreto, le modalitĂ e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dellâeventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.
8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dellâarticolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione dellâautoritĂ competente nel rispetto di quanto previsto dallâarticolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dellâarticolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.â.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies dellâarticolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Art. 49
Utilizzo terre e rocce da scavo
1. Lâutilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [da adottarsi entro sessanta giorni dallâentrata in vigore del presente decreto].
1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dellâarticolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
1-ter. Allâarticolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: âDalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui allâarticolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato lâarticolo 186â.
1-quater. Dallâattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblicaÂť.
Art. 50
Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche
[ 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) allâarticolo 143:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente: â5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietĂ o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilitĂ o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria allâequilibrio economico-finanziario della concessione. Le modalitĂ di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dallâamministrazione aggiudicatrice unitamente alla approvazione ai sensi dellâarticolo 97 del progetto posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano lâequilibrio economico-finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dellâarticolo 153, le predette modalitĂ di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dallâamministrazione aggiudicatrice nellâambito dello studio di fattibilitĂ â;
2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: âLe offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piĂš istituti finanziatori nel progettoâ.
a) allâarticolo 144, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
â3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilitĂ dellâopera.â;
b) allâarticolo 159, comma 1, lettera a), le parole: âequivalenti a quelle possedute dal concessionario allâepoca dellâaffidamento della concessioneâ sono sostituite dalle seguenti: âcorrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentroâ.]
Art. 51
Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni
[1. Allâarticolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: âquaranta per centoâ sono sostituite dalle seguenti: â60 per centoâ.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.]
Art. 52
Semplificazione nella redazione e accelerazione dellâapprovazione dei progetti
[ 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâarticolo 93, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: âĂ consentita altresĂŹ lâomissione di uno dei primi due livelli di progettazione purchĂŠ il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)â;
b) allâarticolo 97, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
â1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facoltĂ di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilitĂ di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando lâautoritĂ espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dellâopera pubblica o di pubblica utilitĂ â;
c) allâarticolo 128, comma 6, dopo le parole: ÂŤa 1.000.000 di euro, alla previa approvazioneâ è inserita la seguente: âalmenoâ e, dopo le parole: âsuperiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazioneâ è inserita la seguente: âalmenoâÂť.
2. Allâarticolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: âIl progetto è redatto,â sono inserite le seguenti: âsalvo quanto previsto dallâarticolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice eâ.]
Art. 53
Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali
1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocitĂ avviene secondo le relative specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per lâalta capacitĂ sono utilizzate esclusivamente laddove ciò risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda.
2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonchĂŠ agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali piĂš stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dellâUnione Europea.
[ 3. Allâarticolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
â4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono essere accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi di sostenibilitĂ economica e finanziaria per il gestore della infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La loro efficacia è subordinata allâindividuazione delle risorse pubbliche necessarie per coprire tali sovraccosti.â.]
4. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonchĂŠ agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali piĂš stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dellâUnione Europea.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâarticolo 4, comma 5, le parole: âed i collaudiâ sono sostituite dalle seguenti: âe le verifiche funzionaliâ;
b) allâarticolo 11, comma 1, le parole: âdei collaudiâ sono sostituite dalle seguenti: âdelle verifiche funzionaliâ.
5-bis. Allâarticolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il secondo periodo è sostituito dal seguente: âAl fine della ulteriore semplificazione delle procedure relative alla realizzazione di opere infrastrutturali, lâente destinatario del finanziamento per le opere di cui al precedente periodo è tenuto a rendicontare le modalitĂ di utilizzo delle risorse a richiesta dellâente erogante e non si applica lâarticolo 158, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000â.
Art. 54
Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche
1. Allâarticolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
â1.bis. I comuni, le province, le cittĂ metropolitane e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le comunitĂ montane e i consorzi tra enti locali, per il finanziamento di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionari di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio è formato da beni immobili disponibili di proprietĂ degli enti locali di cui al primo periodo, per un valore almeno pari allâemissione obbligazionaria, ed è destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti.
Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dallâente locale.
Con apposito regolamento, da emanare, ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dellâeconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri dellâinterno e delle infrastrutture e dei trasporti, determina le modalitĂ di costituzione e di gestione del predetto patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche.â.
Art. 55
Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo
[ 1. Allâarticolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: âPer lâaffidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminareâ sono inserite le seguenti âovvero il progetto definitivoâ.]
1-bis. Per le attivitĂ di cui al numero 80 dellâAllegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1Âş agosto 2011, n. 151, i termini degli adempimenti restano rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dellâ8 aprile 2006.
1-ter. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attivitĂ di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonchĂŠ per le attivitĂ di controllo delle opere di derivazione a valle e condotte forzate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuare la spesa di euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013 per provvedere, anche in deroga alla normativa vigente, allâassunzione a tempo indeterminato di 32 unitĂ di personale. A tal fine la dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero corrispondente di posti. Agli oneri derivanti dallâattuazione del primo periodo si provvede mediante corrispondente parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo anno, dallâarticolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con corrispondente riduzione della spesa relativa al funzionamento del Registro italiano dighe. A tal fine, dopo il primo periodo del suddetto comma 172, è inserito il seguente: âUna quota degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013, resta acquisita al bilancio dello Stato; il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancioâ.
1-quater. Fatto salvo il conseguimento dei risparmi previsti dallâarticolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le esigenze connesse al traffico o a condizioni meteorologiche sfavorevoli la societĂ ANAS è autorizzata ad utilizzare personale da adibire ai servizi di sicurezza e di polizia stradale di cui allâarticolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in deroga al comma 28 del citato articolo 9, con corrispondente riduzione delle somme destinate allâacquisizione dei medesimi servizi attraverso procedure di esternalizzazioneÂť.
Art. 55 bis
Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale -bis
1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dellâUnione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui allâarticolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attivitĂ economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui allâarticolo 90 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con lâAgenzia nazionale per lâattrazione degli investimenti e lo sviluppo dâimpresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.
2. Lâarticolo 8 della legge 1Âş agosto 2002, n. 166, è abrogato.
2-bis. Al fine di accelerare lâattuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali, dellâUnione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui allâarticolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonchĂŠ per razionalizzare e rendere piĂš efficienti le relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioni interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dellâAgenzia nazionale per lâattrazione degli investimenti e lo sviluppo dâimpresa Spa, in qualitĂ di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nellâambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi.
Capo II
Misure per lâedilizia
Art. 56
Norma nel settore edilizio
1. Allâarticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
â9-bis. I comuni possono ridurre lâaliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dallâimpresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dallâultimazione dei lavori.
1-bis. Allâarticolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo lâultimo periodo è aggiunto il seguente: âNel caso di permuta con immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche immobili giĂ in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovrĂ interessare immobili dello Stato dismessi e disponibiliâ.
Art. 57
Ripristino IVA per housing sociale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâarticolo 10, comma 1, il numero 8 è sostituito dal seguente:
â8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato lâopzione per lâimposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietĂ sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivitĂ sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato lâopzione per lâimposizione;â
b) allâarticolo 10, comma 1, il numero 8-bis è sostituito dal seguente:
â8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui allâarticolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dellâintervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato lâopzione per lâimposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietĂ sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivitĂ sportive del 22 aprile 2008;â
allâarticolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole âche effettuano sia locazioni,â sono inserite le seguenti: âo cessioni,â e dopo le parole âdellâarticolo 19-bis, sia locazioniâ sono inserite le seguenti: âo cessioniâ;
c) alla tabella A, parte III, il numero 127-duodevicies) è sostituito dal seguente:
â127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui allâarticolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008â.
Art. 58
Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa
1. Allâarticolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
âTale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per lâutilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze.â.
2. Allâarticolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi:
âTale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per lâutilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze.â.
3. Agli accordi di programma di cui allâarticolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Capo III
Misure per la portualitĂ e lâautotrasporto e lâagricoltura
Art. 59
Extragettito IVA per le societĂ di progetto per le opere portuali
1. Allâarticolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: âUnione Europea,â sono inserite le seguenti parole: ânonchĂŠ, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dellâincremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili allâinfrastruttura oggetto dellâinterventoâ;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
â 2-bis. Lâincremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, è determinato per ciascun anno di esercizio dellâinfrastruttura:
a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari allâammontare delle riscossioni dellâIVA registrato nel medesimo anno;
b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra lâammontare delle riscossioni dellâIVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente lâentrata in esercizio dellâinfrastruttura oggetto dellâintervento.
2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b), registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto, tenendo conto anche dellâandamento del gettito dellâintero sistema portuale, secondo le modalitĂ di cui al comma 2-quater.
2-quater. Con uno o piĂš decreti del Ministro dellâeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalitĂ di accertamento, calcolo e determinazione dellâincremento di gettito di cui ai commi 2-bis e 2-ter, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla societĂ di progetto, nonchĂŠ ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter.â.
Art. 59 bis
Sostituzione dellâarticolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 -bis
[1. Lâarticolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:
âArt. 153 (Finanza di progetto). â 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilitĂ , ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione triennale e nellâelenco annuale di cui allâarticolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dallâamministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa allâaffidamento mediante concessione ai sensi dellâarticolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilitĂ , mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino lâutilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara è pubblicato con le modalitĂ di cui allâarticolo 66 ovvero di cui allâarticolo 122, secondo lâimporto dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilitĂ predisposto dallâamministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dallâarticolo 144, specifica:
a) che lâamministrazione aggiudicatrice ha la possibilitĂ di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente allâaccettazione, da parte di questâultimo, delle modifiche progettuali nonchĂŠ del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, lâamministrazione ha facoltĂ di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria lâaccettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dellâofferta economicamente piĂš vantaggiosa di cui allâarticolo 83.
5. Oltre a quanto previsto dallâarticolo 83 per il caso delle concessioni, lâesame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualitĂ del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, lâesame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneitĂ dellâiniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dellâarea interessata, alla tutela del paesaggio e dellâambiente e alla sicurezza della navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo lâordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicitĂ previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, lâubicazione e la descrizione dellâintervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui allâarticolo 38.
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societĂ di servizi costituite dallâistituto di credito stesso ed iscritte nellâelenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dellâarticolo 106 del decreto legislativo 1Âş settembre 1993, n. 385, o da una societĂ di revisione ai sensi dellâarticolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonchĂŠ la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piĂš istituti finanziatori nel progetto; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attivitĂ di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende lâimporto delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dellâingegno di cui allâarticolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dellâinvestimento, come desumibile dallo studio di fattibilitĂ posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sullâambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive modificazioni.
10. Lâamministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalitĂ indicate allâarticolo 97, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dellâapprovazione del progetto, nonchĂŠ a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, NĂŠ incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltĂ di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria lâaccettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto preliminare approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, questâultimo ha diritto al pagamento, a carico dellâaggiudicatario, dellâimporto delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui allâarticolo 75 e da unâulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dellâinvestimento, come desumibile dallo studio di fattibilitĂ posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui allâarticolo 113.
Dalla data di inizio dellâesercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dellâopera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalitĂ di cui allâarticolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:
a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta lâaggiudicazione al promotore prescelto, ma lâattribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalitĂ di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta piĂš vantaggiosa;
b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformitĂ al comma 10, lettera c);
c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente piĂš vantaggiosa;
d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente piĂš vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a questâultimo;
e) ove siano state presentate una o piĂš offerte valutate economicamente piĂš vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, questâultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dellâamministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso lâamministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, questâultimo è aggiudicatario del contratto e lâamministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dellâaggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere d) ed e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando lâapplicazione degli altri commi che precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro inserito nellâelenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dellâofferta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui allâarticolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dellâimpegno a prestare una cauzione nella misura dellâimporto di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalitĂ di cui allâarticolo 66 ovvero di cui allâarticolo 122, secondo lâimporto dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso;
le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte giĂ presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi in via alternativa a:
a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui allâarticolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dellâarticolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;
c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e) ed f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c) del comma 16, lâamministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui allâarticolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b) e c), si applica il comma 13.
18. il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a carico dellâaffidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilitĂ , incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti nella programmazione triennale di cui allâarticolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dallâamministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sullâambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09, e successive modificazioni. Il piano economico-finanziario comprende lâimporto delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dellâingegno di cui allâarticolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 21, dalla cauzione di cui allâarticolo 75, e dallâimpegno a prestare una cauzione nella misura dellâimporto di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Lâamministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine lâamministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui allâarticolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dallâamministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalitĂ indicate allâarticolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per lâaffidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando lâamministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare unâofferta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonchĂŠ le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dellâaggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dallâaggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dellâaggiudicatario, dellâimporto delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, lâoriginario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dellâimporto delle spese per la predisposizione dellâofferta nei limiti di cui al comma 9.
20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui allâarticolo 160-bis.
21. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonchĂŠ i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonchĂŠ i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilitĂ rientra tra i settori ammessi di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nellâambito degli scopi di utilitĂ sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
22. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 21, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purchĂŠ tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta lâesclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validitĂ della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.
23. Ai sensi dellâarticolo 4 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo.]
Art. 59 ter
Semplificazione nella navigazione da diporto -ter
1. Al codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel capo II del titolo III, dopo lâarticolo 49 è aggiunto il seguente:
âArt. 49-bis (Noleggio occasionale). â 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero lâutilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui allâarticolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale, attivitĂ di noleggio della predetta unitĂ . Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dellâunitĂ .
2. Il comando e la condotta dellâimbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dallâutilizzatore a titolo di locazione finanziaria dellâimbarcazione ovvero attraverso lâutilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui allâarticolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti lâistituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui allâarticolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, lâeffettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalitĂ telematiche, allâAgenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonchĂŠ allâInps ed allâInail, nel caso di impiego di personale ai sensi dellâultimo periodo del comma 2.
Lâeffettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta lâapplicazione della sanzione di cui allâarticolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione allâInps o allâInail comporta lâapplicazione delle sanzioni di cui allâarticolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalitĂ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. I proventi derivanti dallâattivitĂ di noleggio di cui al comma 1 sono assoggettati, a richiesta del percipiente, semprechè di importo non superiore a 30.000 euro annui, a unâimposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilitĂ o deducibilitĂ dei costi e delle spese sostenute relative allâattivitĂ di noleggio. Lâimposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dellâimposta sul reddito delle persone fisiche. Lâacconto relativo allâimposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, lâaccertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti lâimposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dellâAgenzia delle entrate sono stabilite modalitĂ semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalitĂ di versamento dellâimposta sostitutiva, nonchĂŠ ogni altra disposizione utile ai fini dellâattuazione del presente comma. La mancata comunicazione allâAgenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilitĂ di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regimeâ.
Art. 60
Regime doganale delle unitĂ da diporto
1. Allâarticolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma è sostituito dal seguente: âLe navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti allâestero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 750 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 760 del codice medesimo. Le navi da diporto si intendono destinate al consumo dentro o fuori dal territorio doganale su semplice rilascio di una dichiarazione rispettivamente di importazione definitiva o di esportazione definitiva da parte dellâarmatore â.
2. Allâarticolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: âUnione europeaâ sono inserite le seguenti: âo extraeuropeiâ.
Art. 60 bis
Misure a tutela della filiera della nautica da diporto -bis
1. Allâarticolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
â2. Dal 1Âş maggio di ogni anno le unitĂ da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:
a) euro 800 per le unitĂ con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 1.160 per le unitĂ con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 1. 740 per le unitĂ con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 2.600 per le unitĂ con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unitĂ con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unitĂ con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unitĂ con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unitĂ con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unitĂ con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unitĂ con scafo di lunghezza superiore a 64 metriâ;
b) al comma 3, dopo le parole: âcon motore ausiliarioâ sono aggiunte le seguenti: âil cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5â;
c) al comma 4, le parole: â, nonchĂŠ alle unitĂ di cui al comma 2 che si trovino in unâarea di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggioâ sono soppresse;
d) al comma 5-bis, dopo le parole: âdellâattoâ sono aggiunte le seguenti: â, ovvero per le unitĂ che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dellâutilizzatore.
Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unitĂ di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazioneâ;
e) al comma 7, al primo periodo la parola: âfinanziariaâ è sostituita dalle seguenti: âanche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonchĂŠ le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unitĂ da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unitĂ da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonchĂŠ alle unitĂ bene strumentale di aziende di locazione e noleggioâ;
f) il comma 8 è abrogato;
g) al comma 9, le parole: âda 2 a 8â sono sostituite dalle seguenti: âda 2 a 7â.
Art. 61
Anticipo recupero accise per autotrasportatori
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allâarticolo 3:
1) al comma 1, le parole âentro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solareâ sono sostituite dalle seguenti: âa pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solareâ;
2) al comma 6, le parole âdellâannoâ sono sostituite dalle seguenti: âdel periodoâ;
b) allâarticolo 4, comma 3, le parole âentro lâanno solare in cui è sortoâ sono sostituite dalle seguenti: âentro il 31 dicembre dellâanno solare successivo a quello in cui è sortoâ.
2. A partire dallâanno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalitĂ e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto dallâarticolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (A).
3. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 lâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 33, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilitĂ 2012) è ridotta di 26,4 milioni di euro.
4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano aumenti dellâaliquota di accisa sul gasolio usato come carburante il maggior onere conseguente allâaumento dellâaliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è sempre rimborsato, con le modalitĂ previste dallâarticolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui allâarticolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivitĂ di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Coerentemente, allâarticolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante âDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di StabilitĂ 2012)â sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 30 le parole âsulla benzina senza piomboâ sono sostituite dalle seguenti: âsulla benzina con piomboâ
b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:
â30-bis) Allâaumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento di cui al comma precedente, non si applica lâarticolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
30-ter) Il maggior onere conseguente allâaumento, disposto con il provvedimento di cui al comma 30, dellâaliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalitĂ previste dallâarticolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui allâarticolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivitĂ di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.â (B)
Art. 61 bis
Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale -bis
1. Sono ripristinati i fondi di cui allâarticolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dellâautotrasporto e allâinserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nellâambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Allâonere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nellâambito del programma âFondi di riserva e specialiâ della missione âFondi da ripartireâ dello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze per lâanno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando lâaccantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La società UIRNet SpA è soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come definita nel decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che è estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche.
5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti è autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare lâutilizzo dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 62
Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano [a pena di nullitĂ ] la durata, le quantitĂ e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalitĂ di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalitĂ e reciproca corrispettivitĂ delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. [La nullitĂ del contratto può anche essere rilevata dâufficio dal giudice].
2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonchĂŠ condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c) subordinare la conclusione, lâesecuzione dei contratti e la continuitĂ e regolaritĂ delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con lâoggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dallâultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inderogabile .
4. Per ÂŤprodotti alimentari deteriorabiliÂť si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW superiore a 0,91
oppure
pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 40.000,00. LâentitĂ della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 50.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. LâentitĂ della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dellâazienda cessionaria, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
8. LâAutoritĂ Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sullâapplicazione delle presenti disposizioni e allâirrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, lâAutoritĂ può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dallâarticolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. Allâaccertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo lâAutoritĂ provvede dâufficio o su segnalazione dellâIspettorato centrale della tutela della qualitĂ e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di qualunque soggetto interessato. Le attivitĂ di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali giĂ disponibili a legislazione vigente.
9. Gli introiti derivanti dallâirrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate allâentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dallâAutoritĂ Garante Concorrenza e Mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attivitĂ di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nellâambito dellâOsservatorio unico delle AttivitĂ produttive, nonchĂŠ nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare, ovvero, in caso di violazioni relative a relazioni commerciali nel settore lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario di cui allâ articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dellâEconomia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresĂŹ legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo lâinibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dellâart 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attivitĂ produttive del 13 maggio 2003.
11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalitĂ applicative delle disposizioni del presente articolo.
Art. 63
Attivazione nuovi âcontratti di filieraâ
1. I rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dallâIstituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il finanziamento dei contratti di filiera di cui allâarticolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e di distretto di cui allâarticolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, secondo le modalitĂ stabilite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008.
2. ISA S.p.A., su indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata a mettere a disposizione per finanziamenti agevolati le risorse finanziarie per la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto di cui al comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui per un triennio e comunque nel limite delle risorse rivenienti dai rientri di capitale di cui al comma 1, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Restano fermi i versamenti allâentrata di ISA, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Art. 64
Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929
1. Allâarticolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo la parola âregionalè sono aggiunte le seguenti: ânonchĂŠ mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioniâ.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalitĂ di erogazione dei finanziamenti a valere sul fondo credito di cui allâarticolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3. Allâarticolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole âla propria attivitĂ , sono aggiunte le seguenti: âdi assunzione di rischio per garanziè.
Art. 65
Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito lâaccesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilitĂ del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che lâimpianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dellâarticolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Ă fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6 dellâarticolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che lâimpianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. LâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas assicura, nel rispetto dei principi della normativa dellâUnione europea, la prioritĂ di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.
4. I commi 4 e 5 dellâarticolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2.
5. Il comma 4-bis dellâarticolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dallâarticolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.
Art. 66
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dallâAgenzia del demanio nonchĂŠ su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalitĂ istituzionali, di proprietĂ dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonchĂŠ di proprietĂ degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dellâAgenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. Lâindividuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con preferenza per lâimprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresĂŹ stabilite le modalitĂ di attuazione del presente articolo.
1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo del comma 1 è adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014.
2. Al fine di agevolare lo sviluppo dellâimprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui allâarticolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dellâimprenditorialitĂ agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, cosĂŹ come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dallâarticolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dallâarticolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dallâarticolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4-ter. Il comma 3 dellâarticolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal seguente:
â3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dallâarticolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dallâarticolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purchĂŠ, in questâultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affittoâ.
5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietĂ dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
6. Per i terreni ricadenti allâinterno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, lâAgenzia del demanio acquisisce preventivamente lâassenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le finalitĂ e con le modalitĂ di cui al comma 1, i beni di loro proprietĂ agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire allâAgenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metĂ dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di etĂ . LâAgenzia provvede al versamento agli enti territoriali giĂ proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.
8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.
9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dallâAgenzia del demanio per le attivitĂ svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per lâammortamento dei titoli di Stato.
10. Lâarticolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e lâarticolo 4-quinquies del decreto-legge 1Âş luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati.
Art. 67
Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca
1. Lâarticolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 è sostituito dal seguente:
âArt. 5
Convenzioni
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o piÚ delle seguenti attività :
a) promozione delle attivitĂ produttive nellâambito degli ecosistemi acquatici attraverso lâutilizzo di tecnologie ecosostenibili;
b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dellâambiente marino e costiero;
c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualitĂ , anche attraverso lâistituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualitĂ , anche in forma di Organizzazioni di produttori;
d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilitĂ delle filiere agroalimentare ittiche;
e) agevolazioni per lâaccesso al credito per le imprese della pesca e dellâacquacoltura;
f) riduzione dei tempi procedurali e delle attivitĂ documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformitĂ ai principi della legislazione vigente in materia;
g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi.
2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e nei limiti delle risorse della gestione stralcio, giĂ Fondo centrale per il credito peschereccio, istituita ai sensi dellâarticolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004.
2-bis. Le risorse prelevate dal Fondo di cui al comma 2 vengono versate allâentrata del bilancio dello Stato, capitolo 3585, e successivamente riassegnate con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, allâapposito capitolo di spesa da istituire nellâambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancioÂť.
Art. 67 bis
Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione -bis
1. Lâaccertamento previsto dallâarticolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dellâautorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta.
2. Le disposizioni di cui allâarticolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano nel caso di demolizione dellâimbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad unâaltra imbarcazione di proprietĂ del medesimo armatore. In tal caso, al momento del passaggio di proprietĂ , i privilegi di cui allâarticolo 552 del codice della navigazione sono trasferiti dallâimbarcazione demolita allâimbarcazione sulla quale viene trasferita la licenza.
Art. 67 ter
Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca -ter
1. Allâarticolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
â2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui allâarticolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associateâ.
b) al comma 3, le parole: âcommi 1 e 2â sono sostituite dalle seguenti: âcommi 1, 2 e 2-bisâ.
Titolo III
Europa
Capo I
Armonizzazione dellâordinamento interno
Art. 68
Repertorio nazionale dei dispositivi medici
1. Allâarticolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d), le parole: ÂŤcontributo pari al 5 per centoÂť sono sostituite dalle seguenti: ÂŤcontributo pari al 5,5 per centoÂť;
b) alla lettera e), le parole da: ÂŤPer lâinserimento delle informazioniÂť fino a: ÂŤmanutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)Âť sono soppresse.
Art. 69
Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi
1. Allâarticolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 le parole: ÂŤ30 giorni prima, salvo i casi di urgenzaÂť, sono sostituite dalle seguenti: ÂŤin anticipoÂť.
Art. 70
Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree
1. La dotazione del Fondo istituito dallâarticolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, è destinata anche al finanziamento degli aiuti de minimis nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo allâapplicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, e successive modificazioni, a favore delle piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree di cui al predetto articolo 10, comma 1-bis, giĂ costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014. A tali imprese si applicano le tipologie di agevolazioni previste alle lettera da a) a d) del comma 341 dellâarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le condizioni, i limiti e le modalitĂ di applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibiliÂť.
Capo II
Disposizioni per lâattuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dellâ11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali
Art. 71
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Capo stabilisce i principi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.
2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dellâarticolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è istituita lâAutoritĂ nazionale di vigilanza, di cui allâarticolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonchĂŠ di vigilanza, di cui allâarticolo 80, con lâapprovazione dei sistemi di tariffazione e dellâammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.
3. I modelli di tariffazione, approvati dallâAutoritĂ previo parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dellâEconomia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonchĂŠ, nellâambito di una crescita bilanciata della capacitĂ aeroportuale, allâincentivazione degli investimenti correlati anche allâinnovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualitĂ dei servizi.
[3-bis. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui allâarticolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1Âş luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nellâambito dei contratti di programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per lâapprovazione e lâesecuzione degli stessi interventi, nonchĂŠ dei Piani di sviluppo aeroportuale, le societĂ di gestione si avvalgono delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonchĂŠ delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili].
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria dellâAutoritĂ di vigilanza di cui allâarticolo 73, trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e della normativa comunitaria.
5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, NĂŠ ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui allâallegato A al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della ComunitĂ , NĂŠ ai diritti riscossi per finanziare lâassistenza fornita alle persone con disabilitĂ e alle persone a mobilitĂ ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
Art. 72
Definizioni
1. Ai fini dei presente Capo si intende per:
a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per lâatterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili nonchĂŠ gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attivitĂ o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attivitĂ dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;
c) utente dellâaeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per lâaeroporto di base;
d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dellâaeroporto per lâutilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi allâatterraggio, al decollo, allâilluminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonchĂŠ ai corrispettivi per lâuso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo;
e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.
Art. 73
AutoritĂ nazionale di vigilanza
1. Nelle more dellâoperativitĂ dellâAutoritĂ di regolazione dei trasporti di cui allâarticolo 36, comma 1, del presente decreto, le funzioni di AutoritĂ di vigilanza sono svolte previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 74
Reti aeroportuali
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, sono designate le reti aeroportuali sul territorio italiano.
2. LâAutoritĂ di vigilanza può autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare allâintera rete, fermi restando i principi di cui al successivo articolo 80, comma 1.
3. LâAutoritĂ di vigilanza, nel rispetto della normativa europea, informandone la Commissione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dellâeconomia e delle finanze, può consentire al gestore aeroportuale di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa cittĂ o agglomerato urbano, purchĂŠ ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui allâarticolo 77.
Art. 75
Non discriminazione
1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare discriminazioni tra gli utenti dellâaeroporto. LâAutoritĂ di vigilanza può, comunque, operare una modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi di pertinenza, obiettivitĂ e trasparenza.
Art. 76
Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione
1. Al fine dellâapplicazione del sistema dei diritti aeroportuali, lâAutoritĂ di vigilanza [, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui allâarticolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,] predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui allâarticolo 80, comma 1.
2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dallâAutoritĂ ai sensi del comma 1 e determinato lâammontare dei diritti, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone allâAutoritĂ di vigilanza che verifica ed approva entro quaranta giorni la corretta applicazione del modello tariffario e del livello dei diritti aeroportuali in coerenza anche agli obblighi di concessione.
3. Ă istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dellâaeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta allâanno, dellâutenza aeroportuale.
4. LâAutoritĂ di vigilanza può motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dellâaeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dallâENAC â Direzione centrale infrastrutture aeroporti â che incidono sulla determinazione della misura tariffaria.
5. LâAutoritĂ di vigilanza pubblica una relazione annuale sullâattivitĂ svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dellâeconomia e delle finanze, tutte le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione dei diritti aeroportuali.
6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo, lâAutoritĂ individua entro sessanta giorni dallâinizio della sua attivitĂ , modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio dellâeffettivo valore dei beni fruiti dallâutenza.
Art. 77
Trasparenza
1. LâAutoritĂ di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede alle consultazioni di cui allâarticolo 76, che i gestori aeroportuali forniscano ad ogni utente dellâaeroporto o ai referenti con delega o alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema o dellâammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.
2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazioni richieste dallâAutoritĂ di vigilanza, comprendono:
a) lâelenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;
b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi;
c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonchĂŠ, nellâambito di una crescita bilanciata della capacitĂ aeroportuale, allâincentivazione degli investimenti correlati allâinnovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualitĂ dei servizi;
d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;
e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio;
f) qualsiasi finanziamento erogato da autoritĂ pubbliche per le infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono;
g) le previsioni riguardanti la situazione dellâaeroporto per quanto attiene ai diritti, allâevoluzione del traffico, nonchĂŠ agli investimenti previsti;
h) lâutilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;
i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacitĂ dellâaeroporto.
3. LâAutoritĂ di vigilanza dispone che gli utenti dellâaeroporto comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione, informazioni, in particolare, riguardanti:
a) le previsioni del traffico;
b) le previsioni relative alla composizione e allâutilizzo previsto della flotta aerea dellâutente dellâaeroporto;
c) le esigenze dellâutente dellâaeroporto;
d) i progetti di sviluppo nellâaeroporto.
4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono, a norma della legislazione di riferimento, da trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento.
Art. 78
Norme di qualitĂ
1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, lâAutoritĂ di vigilanza adotta le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale e agli utenti dellâaeroporto interessati, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualitĂ dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore con la stipula della convenzione di concessione.
2. Lâaccordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti aeroportuali riscossi.
3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel quadro delle consultazioni di cui allâarticolo 76.
Art. 79
Differenziazione dei servizi
1. LâAutoritĂ di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a variare la qualitĂ e lâestensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato.
2. Lâammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualitĂ e dellâestensione dei servizi, di cui al comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione oggettiva, trasparente e non discriminatoria.
3. Qualora il numero degli utenti dellâaeroporto che desiderano accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacitĂ dellâaeroporto, lâaccesso è stabilito in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed approvati dallâAutoritĂ di vigilanza.
Art. 80
Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per lâutilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva
1. LâAutoritĂ di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per lâutilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di:
a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;
b) consultazione degli utenti aeroportuali;
c) non discriminazione;
d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso.
2. LâAutoritĂ di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.
3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, lâAutoritĂ di vigilanza dispone lâapplicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.
4. LâAutoritĂ di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti.
5. Il gestore aeroportuale può, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni scritte allâAutoritĂ di vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione.
6. LâAutoritĂ di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali.
Art. 81
Aeroporti militari aperti al traffico civile
[ 1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dallâAeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e lâindividuazione delle modalitĂ per il ristoro dei costi sostenuti.]
Art. 82
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dallâattuazione delle disposizioni del presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono allâadempimento dei compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo III
Altre misure di armonizzazione
Art. 83
Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. Allâarticolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-bis è soppresso.
Art. 84
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâarticolo 1, comma 2, le parole âprovenienti o dirette allâesteroâ sono sostituite dalle seguenti: âin provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dellâUnione europeaâ.
b) allâarticolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
â3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti nazionali e porti di altri Stati membri dellâUnione europea sono assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne lâapplicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.â;
c) allâAllegato, nellâintestazione della terza colonna, le parole âAliquota per traffico di cabotaggioâ sono sostituite dalle seguenti: âAliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitarioâ.
Art. 85
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211
1. Allâarticolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole âcomitato eticoâ è inserita la seguente: âcoordinatoreâ;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole âcomitato eticoâ è inserita la seguente: âcoordinatoreâ;
c) al comma 3, le parole âIl parere favorevole può essere solo accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessaâ sono sostituite dalle seguenti: âI comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare la fattibilitĂ locale della sperimentazione e si limitano ad accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere favorevole del comitato etico di coordinamentoâ;
d) al comma 3, le parole da âI comitati etici dei centri partecipantiâ a âprotocolloâ sono soppresse;
e) al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: âcomitatoâ è inserita la seguente: âcoordinatoreâ;
f) al comma 4, dopo le parole âcomitato eticoâ è inserita la seguente: âcoordinatoreâ.
Art. 86
Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione
1. Allâarticolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso.
2. La convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dallâutenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti â Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22 marzo 2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo di nove anni previsto dallâarticolo 8, primo comma, della convenzione medesima.
3. Alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida lâespletamento del servizio previsto dallâarticolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nel rispetto della normativa dellâUnione europea. Nel caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dĂ adeguata pubblicitĂ alla scelta, motivandola anche in base ad unâanalisi del mercato e contestualmente trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica allâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato per lâespressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.
4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero delle infrastrutture dei trasporti effettua, entro il 30 settembre 2012, unâindagine di mercato volta a verificare lâinteresse degli operatori economici allâesecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze tecniche e organizzative richieste per lâespletamento dello stesso.
5. Le attivitĂ di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 87
Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti
1. Allâarticolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
â4-bis. I cittadini dellâUnione europea abilitati allâesercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti allâalbo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.â.
2. Allâarticolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è sostituito dal seguente:
â3. I soggetti di cui allâarticolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare lâattivitĂ di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti allâalbo dei consulenti in proprietĂ industriale, previa trasmissione da parte dellâautoritĂ competente della dichiarazione preventiva di cui allâarticolo 10, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Lâiscrizione rileva ai soli fini dellâapplicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale.â.
Art. 88
Applicazione del regime ordinario di deducibilitĂ degli interessi passivi per le societĂ , a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonchĂŠ servizi di smaltimento e depurazione
1. Al comma 5, ultimo periodo, dellâarticolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da â, nonchĂŠ alle societĂ il cui capitale socialeâ fino alla fine del periodo sono soppresse.
2. In deroga allâarticolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo dâimposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dallâattuazione del presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a decorrere dal 2014, è corrispondentemente incrementato lo stanziamento relativo al Fondo ammortamento dei titoli di Stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze.
4. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 89
Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dellâUnione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09
1. Entro il giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto lâINPS provvede ad effettuare il pagamento dellâimporto di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE sul conto ÂŤRisorse proprie dellâUnione europeaÂť, in esecuzione della sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte Europea di Giustizia.
2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre penalitĂ inflitte dalle Istituzioni comunitarie per il mancato recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia n. C-496/09, fanno carico sulle risorse recuperate dallâINPS a fronte dei medesimi sgravi contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.
Art. 90
Interventi per favorire lâafflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese
1. Allâarticolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole âarmonizzati UEâ sono soppresse;
b) al comma 3:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente âb) avere sede operativa in Italia;â;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente âc) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;â;
c) al comma 5:
1) dopo la parola âmodalitĂ â sono inserite le seguenti âattuative eâ;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo âLe quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.â.
1-bis. Allâarticolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: âai sensi del precedente articolo 1â sono inserite le seguenti: âo erogati dalle societĂ finanziarie ai sensi dellâarticolo 17, comma 5.
Art. 91
Modifiche alla disciplina del trasferimento allâestero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura dâinfrazione n. 2010/4141
1. Allâarticolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
â2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti allâUnione europea ovvero in Stati aderenti allâAccordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dellâarticolo 168-bis, comma 1, con i quali lâItalia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformitĂ ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra lâaltro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dellâimposta dovuta e le modalitĂ di versamento.â.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies dellâarticolo 166 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 91 bis
Norme sullâesenzione dellâimposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali -bis
1. Al comma 1, lettera i), dellâarticolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: âallo svolgimentoâ sono inserite le seguenti: âcon modalitĂ non commercialiâ.
2. Qualora lâunitĂ immobiliare abbia unâutilizzazione mista, lâesenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unitĂ nella quale si svolge lâattivitĂ di natura non commerciale, se identificabile attraverso lâindividuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attivitĂ . Alla restante parte dellâunitĂ immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dellâarticolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1Âş gennaio 2013.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1Âş gennaio 2013, lâesenzione si applica in proporzione allâutilizzazione non commerciale dellâimmobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze da emanare ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalitĂ e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dellâindividuazione del rapporto proporzionale, nonchĂŠ i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attivitĂ di cui alla lettera i) del comma 1 dellâ articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalitĂ non commerciali. (A).
4. Ă abrogato il comma 2-bis dellâarticolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Art. 92
Tutela procedimentale dellâoperatore in caso di controlli eseguiti successivamente allâeffettuazione dellâoperazione doganale
1. Allâarticolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: â4-bis. Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dallâarticolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica allâoperatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi â ispezioni â verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolaritĂ , delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dellâaccertamento riscontrati nel corso del controllo, lâoperatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dallâUfficio doganale prima della notifica dellâavviso di cui al successivo comma 5.â.
2. Allâarticolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: âPer gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui allâarticolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dellâarticolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.â.
3. Dallâattuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate e, in particolare, gli uffici incaricati degli accertamenti doganali e della revisione dei medesimi, provvederanno agli adempimenti derivanti dallâattuazione delle predette disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 93
Preclusione allâesercizio della rivalsa al cessionario o committente dellâimposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica
1. Allâarticolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il settimo comma è sostituito dal seguente:
âIl contribuente ha diritto di rivalersi dellâimposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dellâimposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al piĂš tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto lâimposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.â.
Art. 94
Domanda di sgravio dei diritti doganali
1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dallâautoritĂ doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454 resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria competente. Dallâattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 95
Modifiche alla unificazione dellâaliquota sulle rendite finanziarie
1. Allâarticolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, alinea, le parole: â, ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziariaâ sono soppresse;
b) al comma 8, dopo le parole: âdi cui allâarticolo 27,â inserire le seguenti: âcomma 3, terzo periodo eâ;
c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 3-bis dellâarticolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole âoperano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per centoâ sono inserite le seguenti: âovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dellâarticolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.â;
d) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente: â18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dellâarticolo 7 è abrogatoâ.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5 milioni annui a decorrere dallâanno 2012, si provvede con quota parte del maggior gettito di spettanza erariale derivante dal comma 4 dellâarticolo 35 del presente decreto.
Art. 96
Residenza OICR
1. Lâarticolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è cosĂŹ modificato:
a) al comma 1 la lettera c) è cosĂŹ sostituita. â c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societĂ , i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale lâesercizio di attivitĂ commerciale nonchĂŠ gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Statoâ;
b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole âSi considerano altresĂŹ residenti nel territorio dello Statoâ sono aggiunte le seguenti parole âgli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia eâ;
c) il comma 5-quinquies è cosÏ sostituito:
â5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, giĂ autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui allâarticolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purchĂŠ il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dellâarticolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dallâarticolo 26-quinquies del predetto decreto nonchĂŠ dallâarticolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.
Art. 97
Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonchĂŠ al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dellâeuro contro la falsificazione, alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010 relativa ai controlli di autenticitĂ ed idoneitĂ delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo, nonchĂŠ al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione ed al fine di adeguare lâordinamento nazionale a quello dellâUnione europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) lâarticolo 8 è sostituito dal seguente:
âArt. 8 â (Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro).
1. I gestori del contante si assicurano dellâautenticitĂ e dellâidoneitĂ a circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono affinchĂŠ siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione.
2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attivitĂ di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonchĂŠ gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:
a) i soggetti la cui attivitĂ consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;
b) i soggetti che svolgono attivitĂ di custodia e/o trasporto di denaro contante di cui allâart. 14, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente allâesercizio dellâattivitĂ di trattamento del denaro contante;
c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.
3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni relativa ai controlli di autenticitĂ ed idoneitĂ delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n. 1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal Regolamento (UE) n. 1210/2010.
4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca dâItalia e allâIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
5. I gestori del contante, nei limiti delle attivitĂ indicate al comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione ma che non risultano sospette di falsitĂ e ne corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca dâItalia e al Centro nazionale di analisi delle monete â CNAC, presso lâIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.
La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In relazione a quanto previsto dellâarticolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle non possono essere rimborsate.
6. Al âCentro nazionale di analisi delle monete â CNACâ presso lâIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui allâelenco pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:
â ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;
â effettuazione dei test di cui allâarticolo 5 del Regolamento (UE) n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete metalliche in euro;
â effettuazione dei controlli annuali di cui allâarticolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;
â formazione del personale in conformitĂ alle modalitĂ definite dagli Stati membri.
7. La Banca dâItalia può effettuare ispezioni presso i gestori del contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle banconote in euro. Per lâespletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dellâart. 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca dâItalia può avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli dâintesa allâuopo stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per lâaccertamento dellâimposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nellâambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli ispettori possono chiedere lâesibizione di documenti e gli atti che ritengono necessari, nonchĂŠ prelevare esemplari di banconote processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca dâItalia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.
8. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze, la Banca dâItalia, il âCentro nazionale di analisi delle monete â CNACâ e le altre autoritĂ nazionali competenti, di cui al decreto del Ministero dellâeconomia e delle finanze 26 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi protocolli dâintesa al fine di coordinare le attivitĂ di cui al presente articolo e allâarticolo 8-bis.
9. La Banca dâItalia e il Ministero dellâeconomia e delle finanze, nellâambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente articolo, anche con riguardo alle procedure, allâorganizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere, nonchĂŠ, relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al presente articolo, nonchĂŠ delle disposizione attuative di cui al comma 9, la Banca dâItalia e il Ministero dellâeconomia e delle finanze, nellâambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca dâItalia si applica, in quanto compatibile, lâarticolo 145 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosĂŹ come modificato dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
11. Qualora, nel corso di unâispezione, la Banca dâItalia individui casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonchĂŠ delle disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo specificato. Finchè non sia stato posto rimedio allâinosservanza contestata, la Banca dâItalia può vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del gestore del contante nei confronti della Banca dâItalia in relazione a unâispezione costituisce di per sè inosservanza ai sensi del presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, ciò può comportare la sua cancellazione dallâelenco delle apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale Europea.
12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonchĂŠ delle disposizione attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca dâItalia per i profili di rilievo che esse possono avere per lâattivitĂ di vigilanza.
13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonchĂŠ delle disposizioni attuative di cui al comma 9, da parte di gestori del contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca dâItalia e il Ministero dellâEconomia e delle finanze, nellâambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, informano lâautoritĂ di controllo competente perchĂŠ valuti lâadozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca dâItalia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei gestori del contante per lâinosservanza del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo.â.
b) dopo lâarticolo 8 sono aggiunti i seguenti:
âArt. 8-bis. â (Disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsitĂ ).
1. La Banca dâItalia mantiene in custodia le banconote in euro sospette di falsitĂ ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro trasmissione allâAutoritĂ competente.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca dâItalia trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dellâUnione europea.
3. La Banca dâItalia informa preventivamente lâAutoritĂ Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2 quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in custodia nonchĂŠ quando le verifiche cui la trasmissione è finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote custodite che presentano le medesime caratteristiche di falsificazione.
4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformitĂ ai commi 2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano alla Banca dâItalia le disposizioni nazionali che obbligano il custode a conservare presso di sè le cose e a presentarle a ogni richiesta dellâautoritĂ giudiziaria. Se è disposta la restituzione agli aventi diritto di banconote giĂ trasmesse ai sensi dei commi 2 e 3, delle quali non è stata riconosciuta la falsitĂ in giudizio, la Banca dâItalia mette a disposizione degli aventi diritto lâimporto equivalente.
5. Alla Banca dâItalia non è dovuto alcun compenso per la custodia delle banconote in euro sospette di falsitĂ e la medesima non è tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di sequestro penale.
6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca dâItalia in relazione alle banconote sospette di falsitĂ , di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono esercitate dallâ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto giĂ previsto dallâarticolo 1 della legge 20 aprile 1978 n.154 e dallâarticolo 8 del presente decreto.
7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate disposizioni per lâapplicazione dei commi precedenti e per il loro coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale penale, sentita la Banca dâItalia e il Ministero dellâEconomia e delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.-ter. â (Segreto dâufficio).
1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autoritĂ pubbliche in ragione dellâesercizio dei poteri previsti nella presente sezione sono coperti dal segreto dâufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette autoritĂ soltanto per le finalitĂ istituzionali ad esse assegnate dalla legge. Il segreto non può essere opposto allâautoritĂ giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.â.
2. Allâarticolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 152 è sostituito dal seguente:
â152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al Ministero dellâEconomia e delle finanze i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsitĂ , secondo le disposizioni applicative stabilite dal Ministero dellâeconomia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.â.
b) il comma 153 è sostituito dal seguente:
â153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del contante responsabile è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministero dellâeconomia e delle finanze â Dipartimento del Tesoro.â.
c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:
â153-bis. Fino allâentrata in vigore delle disposizioni applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di inoltro al Ministero dellâeconomia e delle finanze di dati e informazioni.â.
3. Dallâattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 97 bis
Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni -bis
1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dallâamministrazione per il godimento di beni immobili, le finalitĂ di utilizzo, le dimensioni e lâubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione
Art. 98
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarĂ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.






