Art. 123 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 123 Cost. disciplina lo statuto delle Regioni a statuto ordinario, cioè la fonte con cui ciascuna Regione definisce il proprio ordinamento interno. È la principale espressione dell’autonomia regionale sul piano dell’autorganizzazione: lo statuto stabilisce come la Regione si governa, mentre le competenze per materia restano fissate dalla Costituzione (art. 117 Cost.). Le Regioni a statuto speciale non vi sono soggette, perché i loro statuti sono adottati con legge costituzionale (art. 116 Cost.).
Il testo vigente deriva da due riforme. La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ha riscritto i primi tre commi: in origine lo statuto era deliberato dal Consiglio regionale e approvato con legge dello Stato, doveva essere “in armonia con le leggi della Repubblica” e regolava soltanto l’organizzazione interna. Oggi lo statuto è una legge regionale rinforzata, sottratta all’approvazione parlamentare e vincolata solo all’armonia con la Costituzione. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha poi aggiunto il quarto comma sul Consiglio delle autonomie locali.
Contenuto della disposizione
Il contenuto necessario dello statuto comprende:
Il procedimento di formazione è aggravato: lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge votata a maggioranza assoluta dei componenti, in due deliberazioni successive distanziate di almeno due mesi. Il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera; si tratta di un controllo preventivo, a differenza di quello successivo previsto per le leggi regionali ordinarie dall’art. 127 Cost. Entro tre mesi dalla pubblicazione un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei consiglieri può chiedere un referendum; lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non ottiene la maggioranza dei voti validi. Il riferimento al visto del Commissario del Governo è residuo di un sistema di controllo ormai superato.
Profili applicativi
Lo statuto occupa nel sistema regionale una posizione sovraordinata alla legge regionale ordinaria: questa, se viola una norma statutaria, è illegittima per violazione indiretta dell’art. 123 Cost., che funge da parametro mentre la disposizione dello statuto opera come norma interposta. Il contenzioso più frequente riguarda proprio leggi regionali adottate in difformità dallo statuto, ad esempio dal Consiglio in regime di prorogatio (cioè dopo la scadenza del mandato e prima dell’insediamento del nuovo organo) fuori dai casi che lo statuto ammette, oppure leggi di delegificazione prive dei requisiti statutari.
Altro nodo ricorrente è il confine tra materia statutaria e materia elettorale. La forma di governo spetta allo statuto, ma il sistema di elezione, l’ineleggibilità e l’incompatibilità sono riservati alla legge regionale nei limiti dei principi fondamentali posti dalla legge statale (art. 122, primo comma, Cost.). Se lo statuto adotta l’elezione diretta del Presidente, ne discende in modo inderogabile la regola per cui la cessazione del Presidente comporta lo scioglimento del Consiglio (art. 126, terzo comma, Cost.). Quanto alle disposizioni statutarie di principio, che proclamano valori od obiettivi, la Corte ne esclude l’efficacia giuridica vincolante: per questo non sono impugnabili, ma neppure possono fondare competenze regionali.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 123 Cost. va letto con l’art. 121 Cost., che individua gli organi necessari della Regione (Consiglio, Giunta, Presidente) e ne delinea le funzioni; con l’art. 122 Cost., che riserva alla legge regionale, entro i principi statali, il sistema elettorale e stabilisce in via suppletiva l’elezione diretta del Presidente; con l’art. 126 Cost. sullo scioglimento del Consiglio e sulla sfiducia al Presidente. Il controllo preventivo sullo statuto si distingue da quello successivo sulle leggi regionali dell’art. 127 Cost. Il Consiglio delle autonomie locali previsto dal quarto comma attua, sul piano regionale, il principio di leale collaborazione con gli enti di cui all’art. 114 Cost. Per le Regioni speciali la disciplina della forma di governo è dettata dalle leggi statutarie previste dai rispettivi statuti, adottati ai sensi dell’art. 116 Cost.