Art. 117 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;(19)
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa;... coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.(19)
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (19)
La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 117 Cost. è la norma cardine del titolo V della parte seconda, dedicato a Regioni, Province e Comuni. Stabilisce i limiti comuni alla legislazione statale e regionale e ripartisce tra Stato e Regioni la potestà legislativa e regolamentare. Esprime il disegno autonomistico dell’art. 5 Cost., temperato dall’esigenza di garantire l’unità giuridica ed economica della Repubblica e l’eguaglianza dei cittadini sull’intero territorio.
Il testo vigente è stato integralmente riscritto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha rovesciato l’impostazione originaria: in luogo di un elenco di materie regionali, la norma enumera ora le materie statali esclusive e quelle concorrenti, attribuendo alle Regioni la competenza su ogni altra materia. La legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, sul pareggio di bilancio, ha poi spostato l’armonizzazione dei bilanci pubblici dalla competenza concorrente a quella esclusiva statale, con effetto dall’esercizio finanziario 2014.
Contenuto della disposizione
La norma si articola in più livelli:
Il primo comma ha una portata che va oltre il riparto: ha dato copertura costituzionale agli obblighi derivanti dai trattati internazionali, comprese le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che operano come norme interposte, cioè come norme che, pur collocandosi al di sotto della Costituzione, integrano il parametro di legittimità delle leggi.
Profili applicativi
L’elenco delle materie non risolve da solo i conflitti. Molte competenze statali hanno carattere trasversale: non individuano un oggetto, ma una finalità (concorrenza, ambiente, livelli essenziali) e possono quindi incidere su ambiti regionali. Quando una legge tocca più materie, la Corte costituzionale applica il criterio della prevalenza, guardando al nucleo essenziale della disciplina; se l’intreccio è inestricabile, impone il principio di leale collaborazione, che si traduce nel coinvolgimento delle Regioni mediante parere o, nei casi più incisivi, intesa. Lo Stato può inoltre attrarre a sé funzioni amministrative in materie regionali per esigenze unitarie (la cosiddetta chiamata in sussidiarietà, fondata sull’art. 118 Cost.), purché la legge ne preveda un esercizio concertato.
Per l’operatore del diritto il primo comma ha il maggiore rilievo pratico. Se una legge interna contrasta con la CEDU, il giudice deve tentare un’interpretazione conforme; se questa non è possibile, non può disapplicare la legge ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale. Diverso è il caso del diritto dell’Unione dotato di effetto diretto, che consente al giudice la non applicazione della norma interna contrastante; quando invece si invoca la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione come parametro interposto, occorre dimostrare che la materia rientra nell’ambito di attuazione del diritto europeo. Errore frequente nelle ordinanze di rimessione è citare le norme sovranazionali senza argomentarne la pertinenza, con conseguente inammissibilità.
Nel contenzioso privato il riparto rileva soprattutto attraverso l’ordinamento civile: le leggi regionali non possono alterare le regole dei rapporti tra privati, come la responsabilità patrimoniale, i contratti o le distanze legali tra costruzioni.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 5 Cost. fonda il principio autonomistico e l’art. 114 Cost. pone Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato come enti costitutivi della Repubblica. L’art. 116 Cost. disciplina le Regioni a statuto speciale e l’autonomia differenziata; l’art. 118 Cost. ripartisce le funzioni amministrative secondo sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; l’art. 119 Cost. regola l’autonomia finanziaria; l’art. 120 Cost. il potere sostitutivo del Governo. Gli artt. 123 e 127 Cost. riguardano gli statuti regionali e il controllo sulle leggi in via principale. Sul primo comma si innestano gli artt. 10 e 11 Cost., che regolano l’adattamento al diritto internazionale generale e le limitazioni di sovranità a favore dell’Unione europea, mentre l’art. 81 Cost. si coordina con le competenze in materia di bilancio e finanza pubblica.