Art. 122 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 122 Cost., inserito nel titolo V della parte seconda, disciplina la formazione e lo statuto dei componenti degli organi di governo della Regione: Consiglio, Giunta e Presidente. Il testo vigente è stato integralmente riscritto dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che ha trasferito alle Regioni ordinarie la competenza sulla legislazione elettorale, prima riservata allo Stato, e ha introdotto, come modello ordinario, l’elezione diretta del Presidente della Giunta.
La disposizione realizza un equilibrio tra autonomia e unità. Le Regioni scelgono il proprio sistema elettorale e disciplinano ineleggibilità e incompatibilità, ma entro i principi fondamentali fissati dalla legge statale, oggi la legge 2 luglio 2004, n. 165, che garantiscono condizioni uniformi di esercizio dei diritti politici di elettorato attivo e passivo tutelati dagli artt. 48 e 51 Cost. La stessa norma attribuisce alla legge statale la determinazione della durata degli organi elettivi.
Contenuto della disposizione
L’articolo si compone di cinque commi:
L’elezione diretta si collega al principio simul stabunt, simul cadent dell’art. 126, terzo comma, Cost.: la sfiducia, le dimissioni, la rimozione, l’impedimento permanente o la morte del Presidente comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
Profili applicativi
Il contenzioso più rilevante degli ultimi anni riguarda il limite dei mandati del Presidente della Giunta. L’art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 165 del 2004 prevede la non immediata rieleggibilità dopo il secondo mandato consecutivo: si tratta di un principio fondamentale in materia di ineleggibilità, che le Regioni non possono aggirare, ad esempio facendo decorrere il computo dei mandati solo dall’entrata in vigore di una nuova legge regionale. Lo stesso divieto vincola, quale principio generale dell’ordinamento, anche le autonomie speciali.
Altro ambito ricorrente è l’insindacabilità dei consiglieri, invocata soprattutto nei giudizi per diffamazione. La garanzia copre gli atti tipici della funzione consiliare, anche di natura amministrativa quando attribuiti al Consiglio, e le dichiarazioni esterne che ne riproducano il contenuto con un nesso funzionale e temporale; non copre le esternazioni politiche prive di collegamento con un atto consiliare. La Regione tutela la prerogativa sollevando conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale contro l’autorità giudiziaria che procede.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 122 Cost. si coordina con l’art. 121 Cost., che individua gli organi della Regione e le funzioni del Consiglio, della Giunta e del Presidente, con l’art. 123 Cost., che riserva allo statuto la forma di governo e consente di derogare all’elezione diretta, e con l’art. 126 Cost. su scioglimento del Consiglio, sfiducia al Presidente e regola simul stabunt, simul cadent. L’art. 117, terzo comma, Cost. inquadra la competenza concorrente, mentre l’art. 127 Cost. regola l’impugnazione statale delle leggi regionali elettorali. La garanzia del quarto comma riproduce l’art. 68, primo comma, Cost. I principi fondamentali sono contenuti nella legge n. 165 del 2004; per gli enti locali la disciplina corrispondente è nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.