Art. 122 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Testo in vigore dal 6 gennaio 2000

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 122 Cost., inserito nel titolo V della parte seconda, disciplina la formazione e lo statuto dei componenti degli organi di governo della Regione: Consiglio, Giunta e Presidente. Il testo vigente è stato integralmente riscritto dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che ha trasferito alle Regioni ordinarie la competenza sulla legislazione elettorale, prima riservata allo Stato, e ha introdotto, come modello ordinario, l’elezione diretta del Presidente della Giunta.

La disposizione realizza un equilibrio tra autonomia e unità. Le Regioni scelgono il proprio sistema elettorale e disciplinano ineleggibilità e incompatibilità, ma entro i principi fondamentali fissati dalla legge statale, oggi la legge 2 luglio 2004, n. 165, che garantiscono condizioni uniformi di esercizio dei diritti politici di elettorato attivo e passivo tutelati dagli artt. 48 e 51 Cost. La stessa norma attribuisce alla legge statale la determinazione della durata degli organi elettivi.

Contenuto della disposizione

L’articolo si compone di cinque commi:

  • sistema elettorale, ineleggibilità e incompatibilità (primo comma): materia di competenza concorrente, nella quale la legge regionale opera nei limiti dei principi fondamentali statali; la legge dello Stato fissa anche la durata degli organi, attualmente quinquennale;
  • incompatibilità costituzionali (secondo comma): è vietata l’appartenenza contemporanea a un Consiglio o a una Giunta regionale e a una delle Camere, a un altro Consiglio o Giunta regionale o al Parlamento europeo;
  • organizzazione del Consiglio (terzo comma): il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente e l’ufficio di presidenza;
  • insindacabilità (quarto comma): i consiglieri regionali non rispondono delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni, con una garanzia speculare a quella dell’art. 68, primo comma, Cost. per i parlamentari;
  • elezione del Presidente della Giunta (quinto comma): salvo diversa scelta statutaria, il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto e nomina e revoca i componenti della Giunta.

L’elezione diretta si collega al principio simul stabunt, simul cadent dell’art. 126, terzo comma, Cost.: la sfiducia, le dimissioni, la rimozione, l’impedimento permanente o la morte del Presidente comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Profili applicativi

Il contenzioso più rilevante degli ultimi anni riguarda il limite dei mandati del Presidente della Giunta. L’art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 165 del 2004 prevede la non immediata rieleggibilità dopo il secondo mandato consecutivo: si tratta di un principio fondamentale in materia di ineleggibilità, che le Regioni non possono aggirare, ad esempio facendo decorrere il computo dei mandati solo dall’entrata in vigore di una nuova legge regionale. Lo stesso divieto vincola, quale principio generale dell’ordinamento, anche le autonomie speciali.

Altro ambito ricorrente è l’insindacabilità dei consiglieri, invocata soprattutto nei giudizi per diffamazione. La garanzia copre gli atti tipici della funzione consiliare, anche di natura amministrativa quando attribuiti al Consiglio, e le dichiarazioni esterne che ne riproducano il contenuto con un nesso funzionale e temporale; non copre le esternazioni politiche prive di collegamento con un atto consiliare. La Regione tutela la prerogativa sollevando conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale contro l’autorità giudiziaria che procede.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 15 maggio 2025, n. 64: il divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta è principio fondamentale in materia di ineleggibilità ai sensi dell’art. 122, primo comma, Cost. e non attiene alla forma di governo statutaria; è illegittima la legge regionale che esclude dal computo i mandati svolti prima della sua entrata in vigore.
  • Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 211: il limite dei due mandati consecutivi per i vertici eletti direttamente bilancia diritto di elettorato passivo, par condicio, libertà di voto e ricambio della rappresentanza, e vincola anche le Province autonome; è illegittima la legge trentina che lo elevava a tre mandati.
  • Corte costituzionale, 10 novembre 2023, n. 203: nella forma di governo con elezione diretta del Presidente, che l’art. 122, quinto comma, Cost. configura come normale, il principio simul stabunt, simul cadent è inderogabile; è illegittima la legge regionale che subordina l’indizione di nuove elezioni a una presa d’atto consiliare dello scioglimento, allungando la prorogatio.
  • Corte costituzionale, 27 marzo 1975, n. 81: l’insindacabilità dei consiglieri ha natura funzionale, tutela l’autonomia del Consiglio e copre anche le deliberazioni consiliari di forma amministrativa; trattandosi di norma eccezionale, va interpretata in modo rigoroso.
  • Corte costituzionale, 20 dicembre 1994, n. 432: in ragione dello stretto rapporto tra Giunta e Consiglio, l’immunità si estende al Presidente e ai componenti della Giunta per l’esercizio dell’iniziativa legislativa loro attribuita dallo statuto.
  • Corte costituzionale, 22 giugno 1995, n. 274: non è sindacabile il comunicato stampa con cui il consigliere divulga il contenuto di una propria interrogazione, anche con toni aspri, quando vi sia connessione oggettiva e temporale e sostanziale coincidenza di contenuti con l’atto tipico.
  • Corte costituzionale, 23 marzo 2001, n. 76: le dichiarazioni rese da un consigliere a un organo di informazione, di valenza esclusivamente politica e prive di collegamento con atti consiliari, non sono coperte dalla garanzia; data l’identità testuale con l’art. 68 Cost., valgono i criteri elaborati per i parlamentari.
  • Corte costituzionale, 30 luglio 1997, n. 289: l’immunità copre anche le funzioni amministrative assegnate al Consiglio dalla legge, a prescindere dalla forma degli atti, ma non è un privilegio personale, giustificandosi solo come difesa dell’autonomia consiliare da interferenze esterne.

Rapporti con altre norme

L’art. 122 Cost. si coordina con l’art. 121 Cost., che individua gli organi della Regione e le funzioni del Consiglio, della Giunta e del Presidente, con l’art. 123 Cost., che riserva allo statuto la forma di governo e consente di derogare all’elezione diretta, e con l’art. 126 Cost. su scioglimento del Consiglio, sfiducia al Presidente e regola simul stabunt, simul cadent. L’art. 117, terzo comma, Cost. inquadra la competenza concorrente, mentre l’art. 127 Cost. regola l’impugnazione statale delle leggi regionali elettorali. La garanzia del quarto comma riproduce l’art. 68, primo comma, Cost. I principi fondamentali sono contenuti nella legge n. 165 del 2004; per gli enti locali la disciplina corrispondente è nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.