Art. 116 CPI Rinvio
Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
1. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.
1. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.
Testo in vigore dal 19 marzo 2005
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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