Art. 102 CPI Requisiti
Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
1. Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è nuova, distinta, omogenea e stabile.
1. Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è nuova, distinta, omogenea e stabile.
Testo in vigore dal 19 marzo 2005
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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