Art. 112 CPI Nullità del diritto

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. Il diritto di costitutore è nullo se è accertato che:
a) le condizioni fissate dalle norme sulla novità e sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore;
b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneità e sulla stabilità non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di costitutore è stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costitutore;
c) il diritto di costitutore è stato conferito a chi non aveva diritto e l’avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall’articolo 118.

Testo in vigore dal 19 marzo 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.