Art. 105 CPI Omogeneità
Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
1. La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.