Art. 106 CPI Stabilità
Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.