Art. 111 CPI Diritti patrimoniali
Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l’articolo 64.