Art. 100 CPI Oggetto del diritto

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere:
a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
c) considerato come un’entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.

Testo in vigore dal 2 settembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.