Art. 110 CPI Diritto morale

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varietà vegetale può essere fatto valere dall’autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

Testo in vigore dal 19 marzo 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.