Art. 12 disp. att. c.p.c. Indennità dovute agli esperti

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Gli esperti chiamati a comporre la magistratura del lavoro hanno diritto ad una indennità di lire cento per ogni giorno di effettivo esercizio delle funzioni del collegio; ad essi inoltre spettano le indennità di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di cori d’appello.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.