Art. 5 disp. att. c.p.c. Formazione dell’albo
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. L’albo è tenuto dal primo presidente della corte d’appello ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale del Re Imperatore e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro.
2. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.