Art. 10 disp. att. c.p.c. Composizione del collegio giudicante
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Per ogni causa il primo presidente designa con decreto a comporre il collegio giudicante due esperti scelti nel ruolo di cui all’articolo precedente, salvo che per motivi eccezionali debba fare la scelta fuori del ruolo tra gli iscritti nell’albo.
2. Il cancelliere dà comunicazione del decreto ai designati e li invita a presentarsi davanti al presidente della magistratura del lavoro nel giorno e nel luogo da questo fissati.