Art. 11 disp. att. c.p.c. Astensione e ricusazione degli esperti
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Per l’astensione e per la ricusazione degli esperti si applicano le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice. La ricusazione può essere proposta anche per gravi ragioni di convenienza.
2. Agli effetti dell’applicazione degli articoli indicati nel comma precedente gli esperti sono considerati consiglieri d’appello.