Art. 11 disp. att. c.p.c. Astensione e ricusazione degli esperti

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Per l’astensione e per la ricusazione degli esperti si applicano le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice. La ricusazione può essere proposta anche per gravi ragioni di convenienza.

2. Agli effetti dell’applicazione degli articoli indicati nel comma precedente gli esperti sono considerati consiglieri d’appello.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.