Art. 7 disp. att. c.p.c. Requisiti per l’iscrizione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Possono essere iscritti nell’albo coloro che hanno particolare competenza in materia di produzione e di lavoro e:

1) sono cittadini italiani, di razza italiana;

2) hanno compiuto il venticinquesimo anno di età;

3) sono forniti di laurea universitaria o di altro titolo equipollente;

4) sono di condotta morale e politica specchiata.

2. Possono essere iscritti, anche se sforniti del titolo di studio, coloro che, per l’esercizio effettivo di una determinata attività, hanno in questa acquistato singolare perizia.

3. La qualità di impiegato dello Stato o di altri enti pubblici non impedisce l’iscrizione nell’albo.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.