Art. 12-bis disp. att. c.p.c. Dei mediatori familiari
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari.
2. L’elenco è tenuto con modalità informatiche in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal direttore dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.(59)(54)(55)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (54)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 9) che “Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023”.
Aggiornamento (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.