Art. 9 disp. att. c.p.c. Ruolo degli esperti

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Al principio di ogni anno il primo presidente della corte d’appello, sentito il presidente della sezione funzionante come magistratura del lavoro, forma, per ciascuna categoria di iscritti nell’albo, il ruolo degli esperti che debbono concorrere durante l’anno a comporre il collegio.

2. Il primo presidente può revocare per gravi motivi l’iscrizione nel ruolo dell’esperto che ne faccia istanza.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.