Art. 8 disp. att. c.p.c. Revisione dell’albo

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’albo è permanente. Esso è riveduto ogni biennio dal comitato previsto nell’articolo 5.

2. Il primo presidente della corte d’appello invita i consigli provinciali delle corporazioni a fare le loro proposte, e quindi il comitato procede alla revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed eliminando gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo precedente o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.