Art. 338 c.p.c. Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’estinzione del procedimento d’appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.