Art. 338 c.p.c. Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. L’estinzione del procedimento d’appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.