Art. 325 c.p.c. Termini per le impugnazioni

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni.
È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello.(72)

2. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1994

Note di aggiornamento

Aggiornamento (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:
- (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.”;
- (con l’art. 92, comma 2) che “Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.”

Aggiornamento (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:
- (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.”;
- (con l’art. 92, comma 2) che “Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.”
La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 325 c.p.c. fissa i termini cosiddetti brevi per le impugnazioni: trenta giorni per l’appello, per la revocazione e per l’opposizione di terzo revocatoria, sessanta giorni per il ricorso per cassazione. La norma bilancia il diritto di impugnare con l’interesse alla rapida formazione del giudicato: quando la parte riceve la notificazione della sentenza, si presume che possa valutarne il contenuto in tempi brevi, e la stabilità della decisione non può restare a lungo incerta.

Il primo comma è stato sostituito dall’art. 47 della legge 26 novembre 1990, n. 353 e poi dall’art. 32 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che hanno unificato i termini eliminando la distinzione originaria fra sentenze del conciliatore (dieci giorni) e sentenze di pretori e tribunali (trenta giorni). Il termine per il ricorso per cassazione è rimasto di sessanta giorni.

Contenuto della disposizione

  • Trenta giorni: per l’appello, per la revocazione e per l’opposizione di terzo dell’art. 404, secondo comma, c.p.c. (quella proposta dagli aventi causa e dai creditori di una parte per dolo o collusione a loro danno), anche contro le sentenze delle corti d’appello.
  • Sessanta giorni: per il ricorso per cassazione.
  • Decorrenza: l’art. 326 c.p.c. stabilisce che i termini decorrono dalla notificazione della sentenza (o, per alcune ipotesi di revocazione e opposizione di terzo, dalla scoperta del fatto). In assenza di notificazione opera il termine lungo dell’art. 327 c.p.c.
  • Natura: si tratta di termini perentori, soggetti alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742), salve le materie escluse.

Profili applicativi

Notificazione idonea. Il termine breve presuppone una notificazione della sentenza eseguita su istanza di parte al procuratore costituito (artt. 285 e 170 c.p.c.); la comunicazione di cancelleria non basta, salvo che la legge lo preveda. La notifica alla parte personalmente o a un indirizzo PEC non abilitato non produce l’effetto.

Conoscenza legale. Anche atti diversi dalla notificazione della sentenza possono dimostrarne la conoscenza legale: la notifica di un’impugnazione, persino inammissibile, contro quella sentenza fa decorrere il termine breve per la parte che l’ha proposta.

Bilateralità e unitarietà. La notificazione fa decorrere il termine sia per il destinatario sia per il notificante. Nelle cause inscindibili o dipendenti vale il principio dell’unitarietà del termine: la notifica eseguita a istanza di una sola parte segna l’inizio della decorrenza nei confronti di quella parte e del destinatario.

Ricorso per cassazione e deposito della relata. Se il ricorrente dichiara che la sentenza gli è stata notificata, deve depositare la copia con la relazione di notificazione (art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.), pena l’improcedibilità quando tra pubblicazione e notifica del ricorso siano trascorsi più di sessanta giorni; l’improcedibilità è esclusa se la documentazione è comunque nella disponibilità della Corte.

Calcolo. Si applicano le regole dell’art. 155 c.p.c.: non si computa il giorno iniziale, il termine che scade di sabato o in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, ord. 1 dicembre 2022, n. 35448: quando il giudice di primo grado ha reso una decisione, anche solo sulla giurisdizione, la notifica contro di essa di un regolamento preventivo di giurisdizione, pur inammissibile, dimostra la conoscenza legale della sentenza e fa decorrere il termine breve per l’appello.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 10 marzo 2023, n. 7189: nelle controversie a pluralità di parti assoggettate alla disciplina delle cause inscindibili o dipendenti vale la regola dell’unitarietà del termine; la notifica della sentenza eseguita da una sola parte fa decorrere il termine breve per essa e per il destinatario, sicché l’appello proposto oltre i trenta giorni è tardivo.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 6 luglio 2022, n. 21349: l’improcedibilità del ricorso per cassazione per omesso deposito della relata di notifica della sentenza è esclusa se la documentazione è comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dal controricorrente o acquisita d’ufficio nei casi in cui la notificazione o comunicazione spetta alla cancelleria.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 14 maggio 2026, n. 14244: la dichiarazione, contenuta nel ricorso, dell’avvenuta notificazione della sentenza attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve e impegna la parte, per autoresponsabilità, a depositare la copia notificata; in difetto, e trascorsi più di sessanta giorni dalla pubblicazione, il ricorso è improcedibile.

Rapporti con altre norme

L’art. 325 c.p.c. opera in coppia con l’art. 326 c.p.c. sulla decorrenza e con l’art. 327 c.p.c. sul termine lungo. La notificazione rilevante è quella degli artt. 285 e 170 c.p.c.; il luogo di notifica dell’impugnazione è regolato dall’art. 330 c.p.c. Per le impugnazioni incidentali valgono gli artt. 333, 334 e 343 c.p.c.; per il ricorso per cassazione gli artt. 366 e 369 c.p.c. Il computo segue l’art. 155 c.p.c. e la legge n. 742 del 1969 sulla sospensione feriale. Termini speciali sono previsti in vari riti, come quelli del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie e della liquidazione giudiziale.