Art. 325 c.p.c. Termini per le impugnazioni
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni.
È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello.(72)
2. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:
- (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.”;
- (con l’art. 92, comma 2) che “Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.”
Aggiornamento (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:
- (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.”;
- (con l’art. 92, comma 2) che “Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.”
La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che “Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 325 c.p.c. fissa i termini cosiddetti brevi per le impugnazioni: trenta giorni per l’appello, per la revocazione e per l’opposizione di terzo revocatoria, sessanta giorni per il ricorso per cassazione. La norma bilancia il diritto di impugnare con l’interesse alla rapida formazione del giudicato: quando la parte riceve la notificazione della sentenza, si presume che possa valutarne il contenuto in tempi brevi, e la stabilità della decisione non può restare a lungo incerta.
Il primo comma è stato sostituito dall’art. 47 della legge 26 novembre 1990, n. 353 e poi dall’art. 32 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che hanno unificato i termini eliminando la distinzione originaria fra sentenze del conciliatore (dieci giorni) e sentenze di pretori e tribunali (trenta giorni). Il termine per il ricorso per cassazione è rimasto di sessanta giorni.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Notificazione idonea. Il termine breve presuppone una notificazione della sentenza eseguita su istanza di parte al procuratore costituito (artt. 285 e 170 c.p.c.); la comunicazione di cancelleria non basta, salvo che la legge lo preveda. La notifica alla parte personalmente o a un indirizzo PEC non abilitato non produce l’effetto.
Conoscenza legale. Anche atti diversi dalla notificazione della sentenza possono dimostrarne la conoscenza legale: la notifica di un’impugnazione, persino inammissibile, contro quella sentenza fa decorrere il termine breve per la parte che l’ha proposta.
Bilateralità e unitarietà. La notificazione fa decorrere il termine sia per il destinatario sia per il notificante. Nelle cause inscindibili o dipendenti vale il principio dell’unitarietà del termine: la notifica eseguita a istanza di una sola parte segna l’inizio della decorrenza nei confronti di quella parte e del destinatario.
Ricorso per cassazione e deposito della relata. Se il ricorrente dichiara che la sentenza gli è stata notificata, deve depositare la copia con la relazione di notificazione (art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.), pena l’improcedibilità quando tra pubblicazione e notifica del ricorso siano trascorsi più di sessanta giorni; l’improcedibilità è esclusa se la documentazione è comunque nella disponibilità della Corte.
Calcolo. Si applicano le regole dell’art. 155 c.p.c.: non si computa il giorno iniziale, il termine che scade di sabato o in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 325 c.p.c. opera in coppia con l’art. 326 c.p.c. sulla decorrenza e con l’art. 327 c.p.c. sul termine lungo. La notificazione rilevante è quella degli artt. 285 e 170 c.p.c.; il luogo di notifica dell’impugnazione è regolato dall’art. 330 c.p.c. Per le impugnazioni incidentali valgono gli artt. 333, 334 e 343 c.p.c.; per il ricorso per cassazione gli artt. 366 e 369 c.p.c. Il computo segue l’art. 155 c.p.c. e la legge n. 742 del 1969 sulla sospensione feriale. Termini speciali sono previsti in vari riti, come quelli del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie e della liquidazione giudiziale.