Art. 331 c.p.c. Integrazione del contradittorio in cause inscindibili

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contradittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.

2. L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 331 c.p.c., collocato tra le disposizioni generali sulle impugnazioni, regola il caso in cui la sentenza pronunciata tra più parti in una causa inscindibile, o in cause tra loro dipendenti, sia stata impugnata solo nei confronti di alcune di esse. La norma impone che il giudizio di impugnazione si svolga nei confronti di tutti coloro che hanno partecipato al grado precedente, perché in queste ipotesi la decisione non può essere diversa per le varie parti: una riforma che valesse solo per alcune darebbe luogo a giudicati contraddittori sul medesimo rapporto o su rapporti legati da un nesso di pregiudizialità.

La disposizione esprime il principio dell’unitarietà del processo nelle fasi di gravame e si coordina con l’art. 332 c.p.c., che disciplina invece le cause scindibili. Il meccanismo è insieme di garanzia e di conservazione: non sanziona subito l’impugnazione incompleta, ma ne consente il recupero mediante l’integrazione del contraddittorio, purché la parte vi provveda nel termine fissato dal giudice. Il testo è quello originario del 1942.

Contenuto della disposizione

  • Presupposti: una sentenza pronunciata tra più parti; una causa inscindibile o cause tra loro dipendenti; un’impugnazione tempestivamente proposta almeno nei confronti di una delle parti necessarie.
  • Cause inscindibili: sono quelle in cui sussiste un litisconsorzio necessario sostanziale (art. 102 c.p.c.) oppure processuale, che si forma quando una parte è stata chiamata o è intervenuta nel giudizio e la sua posizione è legata a quella delle altre.
  • Cause dipendenti: quelle in cui la decisione di una costituisce il presupposto logico e giuridico dell’altra, come la causa di garanzia rispetto alla causa principale.
  • Ordine del giudice: il giudice dell’impugnazione, anche d’ufficio, ordina l’integrazione del contraddittorio, fissa il termine per la notificazione e, se necessario, l’udienza di comparizione.
  • Sanzione: se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato, l’impugnazione è dichiarata inammissibile.

Profili applicativi

Natura del termine. Il termine per l’integrazione è perentorio: non è prorogabile neppure con l’accordo delle parti, la sua violazione non è sanata dalla costituzione tardiva del litisconsorte pretermesso e deve essere rilevata d’ufficio, anche in Cassazione. Restano salve la rimessione in termini dell’art. 153, secondo comma, c.p.c., quando la decadenza non sia imputabile alla parte, e le ipotesi in cui l’evento impeditivo, come la morte del destinatario scoperta in sede di notifica, fa decorrere ex novo il termine.

Notifica nulla e notifica eseguita. Se l’ordine di integrazione è stato eseguito nel termine, ma l’atto notificato presenta una delle nullità dell’art. 164, primo comma, c.p.c., il giudice deve dichiararla e ordinarne la rinnovazione entro un nuovo termine perentorio; non si tratta di una proroga del termine già concesso. Diversa è l’ipotesi della notifica eseguita a soggetti che non sono i corretti contraddittori: in tal caso la fattispecie decadenziale si completa.

Chiamata in garanzia. È il terreno più frequente. Secondo l’orientamento oggi prevalente, la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause, senza che rilevi la tradizionale distinzione tra garanzia propria e impropria. Chi impugna la sentenza deve quindi evocare in giudizio anche il garante. Sul punto non mancano tuttavia pronunce che escludono l’inscindibilità quando il chiamato non abbia contestato la domanda principale e l’attore non abbia proposto domande nei suoi confronti: la prudenza suggerisce di notificare l’impugnazione a tutte le parti del grado precedente.

Omissione del giudice. Se il giudice dell’impugnazione non ordina l’integrazione dovuta e decide a contraddittorio non integro, la sentenza è nulla; in Cassazione il vizio comporta la cassazione con rinvio.

Errori frequenti. Notificare l’impugnazione solo alla parte che ha formulato domande contro l’impugnante, dimenticando garanti o litisconsorti processuali; confidare in una proroga del termine; ritenere che la costituzione spontanea del litisconsorte dopo la scadenza sani il vizio.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. V tributaria, ord. 24 aprile 2026, n. 11019: il termine fissato ai sensi dell’art. 331 c.p.c. è perentorio, non è prorogabile neppure sull’accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte pretermessa e la sua inosservanza, rilevabile d’ufficio, determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 11 giugno 2026, n. 19225: quando l’ordine di integrazione è stato eseguito nel termine ma l’atto notificato è affetto da una nullità dell’art. 164, primo comma, c.p.c., il giudice deve dichiararla e disporre la rinnovazione entro un nuovo termine perentorio, che non costituisce proroga di quello originario.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 20 febbraio 2026, n. 3865: se la notifica nel termine perentorio rivela il decesso del destinatario, il termine decorre ex novo dalla conoscenza dell’evento, per analogia con l’art. 328 c.p.c.; se neppure così la notifica è validamente eseguita, la decadenza si compie, salva la rimessione in termini.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 20 febbraio 2024, n. 4552: la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale con inscindibilità delle cause ai sensi dell’art. 331 c.p.c., dovendosi ritenere superata la distinzione tra garanzia propria e impropria.
  • Cassazione civile, sez. II, 29 dicembre 2025, n. 34531: per effetto della chiamata in garanzia si forma un litisconsorzio processuale, sicché chi impugna deve evocare anche i garanti, pur se il chiamato non abbia contestato la domanda principale e l’attore non abbia proposto domande contro di lui.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 27 ottobre 2025, n. 28408: la Corte dà atto del contrasto sull’inscindibilità in caso di garanzia impropria e aderisce all’orientamento che la afferma, fondato sull’efficacia estensiva dell’accertamento del rapporto principale nei confronti del garante.

Rapporti con altre norme

L’art. 331 c.p.c. presuppone le nozioni di litisconsorzio necessario e di intervento degli artt. 102, 105, 106 e 107 c.p.c. e si contrappone all’art. 332 c.p.c., che per le cause scindibili prevede la sola notificazione dell’impugnazione alle altre parti. Le parti chiamate a integrare il contraddittorio possono proporre impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell’art. 334 c.p.c. La disciplina è parallela a quella dell’art. 102, secondo comma, c.p.c. per il primo grado e dell’art. 291 c.p.c. per la rinnovazione della citazione nulla; quando l’atto notificato è nullo opera l’art. 164 c.p.c. In appello, la mancata integrazione disposta in primo grado comporta la rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c.; nel giudizio di cassazione rilevano gli artt. 371-bis e 383 c.p.c. La rimessione in termini è regolata dall’art. 153, secondo comma, c.p.c.