Art. 328 c.p.c. Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se, durante la decorrenza del termine di cui all’articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’articolo 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.

2. Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.

3. Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell’articolo 299, il termine di cui all’articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento.(44)

Testo in vigore dal 13 marzo 1986

Note di aggiornamento

Aggiornamento (44)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-3 marzo 1986, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 12/3/1986, n. 10), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all’art. 325 c.p.c. la morte la radiazione e la sospensione dall’albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.