Art. 329 c.p.c. Acquiescenza totale o parziale

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.

2. L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.