Art. 329 c.p.c. Acquiescenza totale o parziale
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.
2. L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.