Art. 333 c.p.c. Impugnazioni incidentali

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.