Art. 333 c.p.c. Impugnazioni incidentali
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.