Art. 327 c.p.c. Decadenza dall’impugnazione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

2. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’articolo 292.

Testo in vigore dal 4 luglio 2009

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 327 c.p.c. fissa il termine cosiddetto lungo per le impugnazioni: anche se la sentenza non è stata notificata, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi dei numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c. non possono più proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione. La norma chiude il sistema dei termini: se nessuna parte attiva il termine breve con la notificazione, il passaggio in giudicato si produce comunque, per esigenze di certezza, allo scadere di un periodo fisso decorrente da un evento oggettivo.

Il termine, originariamente di un anno, è stato ridotto a sei mesi dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, con effetto per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. La Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 2015, ha dichiarato non fondata, nei termini indicati in motivazione, la questione di legittimità del primo comma nel testo anteriore, in relazione alla decorrenza dalla pubblicazione.

Contenuto della disposizione

  • Ambito: il termine lungo riguarda appello, ricorso per cassazione e revocazione ordinaria (errore di fatto e contrasto di giudicati). Non si applica alle impugnazioni straordinarie (revocazione per dolo, falsità, documenti ritrovati, opposizione di terzo), che decorrono dalla scoperta.
  • Decorrenza: dalla pubblicazione della sentenza, cioè dal deposito in cancelleria che ne determina la conoscibilità (art. 133 c.p.c.), indipendentemente da qualsiasi notificazione o comunicazione.
  • Eccezione del contumace involontario: il termine non opera quando la parte rimasta contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità della citazione o della sua notificazione, o della nullità della notificazione degli atti dell’art. 292 c.p.c.

Profili applicativi

Diritto intertemporale. Il termine semestrale vale solo per i giudizi il cui atto introduttivo è stato notificato o depositato dal 4 luglio 2009; per quelli anteriori resta il termine annuale, anche nei gradi successivi instaurati dopo quella data. L’individuazione della data di inizio del giudizio di primo grado è quindi decisiva.

Sospensione feriale. Il termine è soggetto alla sospensione feriale, ridotta dal 2015 a trentuno giorni (dal 1° al 31 agosto); la nuova durata si applica a partire dal periodo feriale del 2015, a prescindere dalla data della sentenza.

Data di pubblicazione. Se in calce alla sentenza compaiono due date diverse (deposito della minuta e pubblicazione), il termine decorre dal momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile con il deposito ufficiale, l’inserimento nell’elenco cronologico e l’attribuzione del numero; l’onere di provare la tempestività grava sull’impugnante.

Contumace involontario. L’impugnazione tardiva richiede l’allegazione e la prova sia del vizio della notificazione sia della mancata conoscenza del processo che ne è derivata. Quando la notifica è stata eseguita in un luogo o a una persona privi di collegamento con il destinatario, la mancata conoscenza si considera implicitamente allegata e spetta alla controparte dimostrare che il processo era comunque noto.

Impugnazione incidentale. L’impugnazione incidentale proposta dopo la scadenza dei termini degli artt. 325 e 327 c.p.c. è tardiva e perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile (art. 334, secondo comma, c.p.c.).

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 22 settembre 2016, n. 18569: se la sentenza reca due date distinte di deposito e di pubblicazione, il giudice deve accertare, con istruttoria documentale, presunzioni semplici o, in ultima analisi, con la regola dell’onere della prova a carico dell’impugnante, il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile con il deposito ufficiale in cancelleria, da cui decorre il termine.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 14 luglio 2023, n. 20256: il termine lungo decorre dalla data in cui sono stati compiuti gli adempimenti che rendono pubblicamente conoscibile la sentenza; l’accertamento di tale data è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 2 giugno 2026, n. 17402: il termine di sei mesi introdotto dalla legge n. 69 del 2009 si applica ai soli giudizi instaurati dal 4 luglio 2009, senza rilievo per la data di inizio dei gradi successivi; la riduzione della sospensione feriale a trentuno giorni opera dal periodo feriale del 2015.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 29 giugno 2026, n. 22345: il contumace involontario deve allegare e provare la nullità della notificazione dell’atto introduttivo e la mancata conoscenza del processo che ne è derivata; se la notifica è stata eseguita in un luogo o a una persona senza collegamento con lui, l’allegazione è implicita e grava sulla controparte la prova della conoscenza.
  • Cassazione civile, sez. I, 6 settembre 2026, n. 25013: il ricorso incidentale depositato quando era già decorso il termine semestrale, computata la sospensione feriale, non può essere considerato tempestivo se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, anche se proposto nel termine dell’art. 370 c.p.c.

Rapporti con altre norme

L’art. 327 c.p.c. completa gli artt. 325 e 326 c.p.c. sui termini brevi e si coordina con l’art. 133 c.p.c. sulla pubblicazione della sentenza e con l’art. 324 c.p.c. sul giudicato formale. Il secondo comma richiama gli artt. 160, 164 e 292 c.p.c. Per le impugnazioni incidentali rilevano gli artt. 333, 334 e 371 c.p.c.; per la revocazione l’art. 395 c.p.c. Il computo del termine segue l’art. 155 c.p.c. e la legge 7 ottobre 1969, n. 742 sulla sospensione feriale. Dalla sentenza non notificata può comunque partire il termine breve, se una delle parti decide di notificarla prima della scadenza del termine lungo.