Art. 327 c.p.c. Decadenza dall’impugnazione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
2. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’articolo 292.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 327 c.p.c. fissa il termine cosiddetto lungo per le impugnazioni: anche se la sentenza non è stata notificata, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi dei numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c. non possono più proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione. La norma chiude il sistema dei termini: se nessuna parte attiva il termine breve con la notificazione, il passaggio in giudicato si produce comunque, per esigenze di certezza, allo scadere di un periodo fisso decorrente da un evento oggettivo.
Il termine, originariamente di un anno, è stato ridotto a sei mesi dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, con effetto per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. La Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 2015, ha dichiarato non fondata, nei termini indicati in motivazione, la questione di legittimità del primo comma nel testo anteriore, in relazione alla decorrenza dalla pubblicazione.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Diritto intertemporale. Il termine semestrale vale solo per i giudizi il cui atto introduttivo è stato notificato o depositato dal 4 luglio 2009; per quelli anteriori resta il termine annuale, anche nei gradi successivi instaurati dopo quella data. L’individuazione della data di inizio del giudizio di primo grado è quindi decisiva.
Sospensione feriale. Il termine è soggetto alla sospensione feriale, ridotta dal 2015 a trentuno giorni (dal 1° al 31 agosto); la nuova durata si applica a partire dal periodo feriale del 2015, a prescindere dalla data della sentenza.
Data di pubblicazione. Se in calce alla sentenza compaiono due date diverse (deposito della minuta e pubblicazione), il termine decorre dal momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile con il deposito ufficiale, l’inserimento nell’elenco cronologico e l’attribuzione del numero; l’onere di provare la tempestività grava sull’impugnante.
Contumace involontario. L’impugnazione tardiva richiede l’allegazione e la prova sia del vizio della notificazione sia della mancata conoscenza del processo che ne è derivata. Quando la notifica è stata eseguita in un luogo o a una persona privi di collegamento con il destinatario, la mancata conoscenza si considera implicitamente allegata e spetta alla controparte dimostrare che il processo era comunque noto.
Impugnazione incidentale. L’impugnazione incidentale proposta dopo la scadenza dei termini degli artt. 325 e 327 c.p.c. è tardiva e perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile (art. 334, secondo comma, c.p.c.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 327 c.p.c. completa gli artt. 325 e 326 c.p.c. sui termini brevi e si coordina con l’art. 133 c.p.c. sulla pubblicazione della sentenza e con l’art. 324 c.p.c. sul giudicato formale. Il secondo comma richiama gli artt. 160, 164 e 292 c.p.c. Per le impugnazioni incidentali rilevano gli artt. 333, 334 e 371 c.p.c.; per la revocazione l’art. 395 c.p.c. Il computo del termine segue l’art. 155 c.p.c. e la legge 7 ottobre 1969, n. 742 sulla sospensione feriale. Dalla sentenza non notificata può comunque partire il termine breve, se una delle parti decide di notificarla prima della scadenza del termine lungo.