Art. 335 c.p.c. Riunione delle impugnazioni separate

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.