Art. 7 c.p. Reati commessi all’estero
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
2. 1° delitti contro la personalità dello Stato italiano;
3. 2° delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
4. 3° delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
5. 4° delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5° ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana.