Art. 5 c.p. Ignoranza della legge penale

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale.(109)

Testo in vigore dal 31 marzo 1988

Note di aggiornamento

Aggiornamento (109)

La Corte Costituzionale con sentenza 23-24 marzo 1988, n. 364 (in G.U. 1ª s.s. 30/03/1988, n. 13) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.