Art. 11 c.p. Rinnovamento del giudizio

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Nel caso indicato nell’articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all’estero.

2. Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all’estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.