Art. 3-bis c.p. Principio della riserva di codice

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.

Testo in vigore dal 6 aprile 2018

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.