Art. 13 c.p. Estradizione
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. L’estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.
2. L’estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
3. L’estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.
4. Non è ammessa l’estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.