Art. 6 c.p. Reati commessi nel territorio dello Stato

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.

2. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.