Art. 2 c.p. Successione di leggi penali
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
2. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.
3. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135.
4. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
5. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
6. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.(103)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (103)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19-22 febbraio 1985, n. 51 (in G.U. 1ª s.s. 27/02/1985, n. 50), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma quinto, c.p. nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei Commi secondo e terzo dello stesso art. 2 c.p.”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2 c.p. disciplina la successione delle leggi penali nel tempo, cioè il problema di quale legge applicare quando la disciplina di un fatto cambia tra il momento in cui è commesso e quello in cui è giudicato. Il primo comma ribadisce il principio di irretroattività della norma incriminatrice, che trova fondamento costituzionale nell’art. 25, secondo comma, Cost. e nell’art. 7 CEDU: nessuno può essere punito per un fatto che non costituiva reato quando fu commesso. I commi successivi esprimono invece il principio opposto di retroattività della legge più favorevole, che la Corte costituzionale ricollega al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e che la Corte europea dei diritti dell’uomo riconduce allo stesso art. 7 CEDU.
Il testo è stato modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85, che ha inserito il terzo comma sulla conversione della pena detentiva in pecuniaria. Sul quinto comma è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 1985, che ha escluso l’applicazione delle regole sull’abolizione del reato ai decreti-legge non convertiti.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Il nodo più frequente è distinguere l’abolitio criminis dalla semplice successione modificativa. Quando una legge riscrive una fattispecie, occorre verificare se il fatto concreto, punibile per la vecchia norma, rientri anche nella nuova: se sì, si applica il quarto comma e si sceglie la disciplina più favorevole; se no, si ha abolizione e il fatto non è più punibile. La giurisprudenza adotta un criterio strutturale, fondato sul confronto tra le fattispecie astratte, che consente di riconoscere anche l’abolizione parziale, quando la nuova norma restringe l’area del penalmente rilevante.
Esempi recenti sono l’abrogazione dell’abuso d’ufficio da parte della legge 9 agosto 2024, n. 114, accompagnata dall’introduzione dell’indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.), e la riscrittura del traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), che ha ristretto le condotte punibili. In questi casi la difesa deve verificare se il fatto sopravviva nella nuova fattispecie o sia stato definitivamente abolito.
Va infine ricordato che il mutamento di giurisprudenza, anche delle Sezioni Unite, non equivale a una modifica legislativa e non consente la revoca del giudicato; e che le modifiche di norme extrapenali richiamate dalla fattispecie producono abolitio criminis solo se incidono sulla struttura del fatto tipico e non sulla mera qualificazione del caso concreto.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2 c.p. attua l’art. 25, secondo comma, Cost. e l’art. 7 CEDU; l’art. 1 c.p. ne costituisce il presupposto, sancendo la riserva di legge in materia penale. Sul piano processuale, l’abolitio criminis si fa valere con la revoca della sentenza da parte del giudice dell’esecuzione (art. 673 c.p.p.) e, nel giudizio di cognizione, con l’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 129 c.p.p.). Distinta è la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, che opera ai sensi dell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 anche sul giudicato. Le regole dell’art. 2 c.p. si applicano anche alle sanzioni amministrative solo se previsto dalla legge (art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689); nei casi di depenalizzazione la disciplina transitoria è di regola dettata dai singoli decreti. Per le misure di sicurezza vale invece l’art. 200 c.p., che fa riferimento alla legge in vigore al tempo della loro applicazione.