Art. 1 c.p. Reati e pene: disposizione espressa di legge

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1 c.p. apre il codice enunciando il principio di legalità dei reati e delle pene, sintetizzato nel brocardo nullum crimen, nulla poena sine lege: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Il testo è immutato dal 1930, ma il suo significato è oggi definito soprattutto dall’art. 25, secondo comma, Cost., che ha elevato il principio a garanzia costituzionale, e dall’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La ratio è duplice. Sul piano politico-istituzionale, riserva al Parlamento, organo rappresentativo, la scelta di che cosa punire e come, sottraendola al giudice e al potere esecutivo. Sul piano della garanzia individuale, assicura al cittadino la possibilità di conoscere in anticipo le conseguenze penali delle proprie azioni, presupposto della libertà di autodeterminazione e della stessa funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).

Contenuto della disposizione

Dalla norma e dal suo fondamento costituzionale si ricavano quattro corollari.

  • Riserva di legge: fonte del diritto penale è soltanto la legge statale o un atto avente forza di legge (decreto legislativo, decreto-legge convertito). Regolamenti e atti amministrativi possono specificare elementi tecnici della fattispecie, come nelle norme penali in bianco, ma non definire il nucleo del divieto. Le regioni non hanno competenza penale e il diritto dell’Unione europea non può creare direttamente reati o aggravare la punibilità.
  • Tassatività e determinatezza: la legge deve descrivere il fatto punibile con sufficiente precisione, in modo da consentire al cittadino di comprendere il confine tra lecito e illecito e al giudice di applicare la norma senza scelte creative.
  • Divieto di analogia: la norma incriminatrice non può essere applicata a casi da essa non previsti, anche se simili (art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale). Il divieto opera in malam partem; l’analogia favorevole al reo è ammessa per le norme non eccezionali, come le cause di giustificazione.
  • Irretroattività: il corollario temporale è sviluppato dall’art. 2 c.p., che vieta l’applicazione della legge penale sopravvenuta più sfavorevole.

Il principio copre sia il precetto sia la sanzione: anche il tipo e la misura della pena devono essere stabiliti dalla legge, che può lasciare al giudice una discrezionalità entro cornici edittali predeterminate.

Profili applicativi

Nella pratica il nodo più frequente è la linea di confine tra interpretazione estensiva, ammessa, e analogia, vietata. L’interpretazione estensiva attribuisce alla norma tutti i significati compatibili con il suo testo e con la sua ratio; l’analogia applica la norma a fatti che nessuno dei possibili significati letterali consente di ricomprendere. Il criterio di controllo è il testo: ciò che il linguaggio comune non consente di far rientrare nella fattispecie resta fuori, anche se il fatto appare ugualmente meritevole di pena.

Altre questioni ricorrenti riguardano la determinatezza delle fattispecie che utilizzano concetti elastici (atti osceni, disastro, metodo mafioso), la legittimità delle norme penali in bianco, il rapporto con gli obblighi sovranazionali di tutela e il valore dei mutamenti di giurisprudenza. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il diritto vivente non è equiparabile alla legge ai fini dell’abolizione del reato, mentre la Corte europea richiede che l’esito interpretativo sia ragionevolmente prevedibile per il destinatario.

Per il difensore, la violazione del principio si fa valere con la richiesta di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 530 c.p.p.) o, quando il vizio risiede nella norma, con l’eccezione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 25 Cost.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 14 maggio 2021, n. 98: il divieto di analogia a sfavore del reo è un limite insuperabile per l’interprete; per questo una relazione affettiva di pochi mesi, senza stabile convivenza, non consente di qualificare come maltrattamenti in famiglia condotte che integrano gli atti persecutori, perché la vittima non è riconducibile al significato comune di famiglia o di convivente.
  • Corte costituzionale, 31 maggio 2018, n. 115: la cosiddetta regola Taricco, che avrebbe imposto di disapplicare i limiti alla prescrizione per le gravi frodi IVA, è inapplicabile perché contrasta con il principio di determinatezza: il giudice non dispone di criteri per stabilire quando ricorra un numero considerevole di casi e non può perseguire obiettivi di politica criminale sottraendosi alla legge.
  • Corte costituzionale, 12 ottobre 2012, n. 230: non è illegittimo l’art. 673 c.p.p. nella parte in cui non consente la revoca del giudicato di condanna a seguito di un mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite favorevole al reo, poiché la riserva di legge impedisce di equiparare il diritto giurisprudenziale alla legge abrogatrice.
  • Cassazione penale, sez. V, 23 marzo 2026, n. 11020: il divieto di analogia, desumibile dall’art. 25 Cost., dall’art. 14 delle preleggi e implicitamente dall’art. 1 c.p., non preclude l’interpretazione estensiva, che riconduce alla fattispecie i casi compresi nella sua ratio e nei significati del testo; su questa base la Corte ha disatteso la tesi difensiva che escludeva la rilevanza penale dell’insinuazione nel fallimento di crediti simulati attraverso una cessione fraudolenta.

Rapporti con altre norme

L’art. 1 c.p. si integra con l’art. 2 c.p. sulla successione di leggi penali, con l’art. 199 c.p. sulla legalità delle misure di sicurezza e con l’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, che vieta l’analogia per le leggi penali ed eccezionali. Per gli illeciti amministrativi un principio analogo è posto dall’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689. A livello superiore, operano l’art. 25, secondo e terzo comma, Cost., l’art. 7 CEDU e l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che include anche la retroattività della legge più mite. Il principio di riserva di codice (art. 3-bis c.p.) completa il quadro, imponendo che le nuove norme penali siano inserite nel codice o in leggi organiche della materia.