Art. 1 c.p. Reati e pene: disposizione espressa di legge
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
1. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
Testo in vigore dal 1° luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1 c.p. apre il codice enunciando il principio di legalità dei reati e delle pene, sintetizzato nel brocardo nullum crimen, nulla poena sine lege: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Il testo è immutato dal 1930, ma il suo significato è oggi definito soprattutto dall’art. 25, secondo comma, Cost., che ha elevato il principio a garanzia costituzionale, e dall’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La ratio è duplice. Sul piano politico-istituzionale, riserva al Parlamento, organo rappresentativo, la scelta di che cosa punire e come, sottraendola al giudice e al potere esecutivo. Sul piano della garanzia individuale, assicura al cittadino la possibilità di conoscere in anticipo le conseguenze penali delle proprie azioni, presupposto della libertà di autodeterminazione e della stessa funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).
Contenuto della disposizione
Dalla norma e dal suo fondamento costituzionale si ricavano quattro corollari.
Il principio copre sia il precetto sia la sanzione: anche il tipo e la misura della pena devono essere stabiliti dalla legge, che può lasciare al giudice una discrezionalità entro cornici edittali predeterminate.
Profili applicativi
Nella pratica il nodo più frequente è la linea di confine tra interpretazione estensiva, ammessa, e analogia, vietata. L’interpretazione estensiva attribuisce alla norma tutti i significati compatibili con il suo testo e con la sua ratio; l’analogia applica la norma a fatti che nessuno dei possibili significati letterali consente di ricomprendere. Il criterio di controllo è il testo: ciò che il linguaggio comune non consente di far rientrare nella fattispecie resta fuori, anche se il fatto appare ugualmente meritevole di pena.
Altre questioni ricorrenti riguardano la determinatezza delle fattispecie che utilizzano concetti elastici (atti osceni, disastro, metodo mafioso), la legittimità delle norme penali in bianco, il rapporto con gli obblighi sovranazionali di tutela e il valore dei mutamenti di giurisprudenza. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il diritto vivente non è equiparabile alla legge ai fini dell’abolizione del reato, mentre la Corte europea richiede che l’esito interpretativo sia ragionevolmente prevedibile per il destinatario.
Per il difensore, la violazione del principio si fa valere con la richiesta di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 530 c.p.p.) o, quando il vizio risiede nella norma, con l’eccezione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 25 Cost.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1 c.p. si integra con l’art. 2 c.p. sulla successione di leggi penali, con l’art. 199 c.p. sulla legalità delle misure di sicurezza e con l’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, che vieta l’analogia per le leggi penali ed eccezionali. Per gli illeciti amministrativi un principio analogo è posto dall’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689. A livello superiore, operano l’art. 25, secondo e terzo comma, Cost., l’art. 7 CEDU e l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che include anche la retroattività della legge più mite. Il principio di riserva di codice (art. 3-bis c.p.) completa il quadro, imponendo che le nuove norme penali siano inserite nel codice o in leggi organiche della materia.