Art. 291 c.p. Vilipendio alla nazione italiana
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
1. Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Testo in vigore dal 28 marzo 2006
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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