Art. 291 c.p. Vilipendio alla nazione italiana

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Testo in vigore dal 28 marzo 2006

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.