Art. 278 c.p. Offese all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1947

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.