Art. 278 c.p. Offese all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
1. Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1947
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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