Art. 290-bis c.p. Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.
1. Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1947
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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