Art. 290 c.p. Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l’Ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

2. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.

Testo in vigore dal 28 marzo 2006

Note di aggiornamento

Aggiornamento (6)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica è apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.