Art. 290 c.p. Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l’Ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
2. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la presente modifica è apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.