Art. 289-ter c.p. Sequestro di persona a scopo di coazione

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

2. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell’articolo 289-bis.

3. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall’articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Testo in vigore dal 6 aprile 2018

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.