Art. 285 c.p. Devastazione, saccheggio e strage

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte.(5)(92)96a

Testo in vigore dal 3 ottobre 1982

Note di aggiornamento

Aggiornamento (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.

Aggiornamento (92)

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l’art. 5, comma 2) che “Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l’evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Aggiornamento (96a)

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l’art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, è differito di ulteriori centoventi giorni.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 285 c.p. incrimina la cosiddetta strage politica e appartiene al capo II del titolo I del libro II, dedicato ai delitti contro la personalità interna dello Stato. La norma punisce chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso. Il bene tutelato in via primaria è la sicurezza dello Stato, intesa come integrità dell’ordinamento e delle sue istituzioni; in via concorrente la norma protegge la pubblica incolumità, perché le condotte descritte coincidono con fatti che, in sé considerati, costituiscono già i delitti comuni di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.) e di strage (art. 422 c.p.). La differenza sta nella proiezione finalistica: l’aggressione a persone e cose diventa strumento per colpire la compagine statale.

La disposizione è una delle più severe del codice. Il testo originario commina la pena di morte, formula ancora presente nella versione letterale dell’articolo; la pena capitale per i delitti del codice penale è stata soppressa dal d.lgs.lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ha stabilito la sua sostituzione con l’ergastolo. L’art. 285 c.p. va dunque letto come norma che prevede l’ergastolo. La l. 29 maggio 1982, n. 304, sulla dissociazione dal terrorismo, ha introdotto una disciplina temporanea di favore per chi, colpevole di questo e di altri delitti contro la personalità dello Stato, avesse cooperato a impedire l’evento, applicabile ai soli fatti commessi entro il 31 gennaio 1982.

Contenuto della disposizione

Struttura di attentato. La fattispecie è costruita come delitto di attentato, o a consumazione anticipata: non occorre che la devastazione, il saccheggio o la strage si verifichino, perché basta un fatto diretto a produrli. La soglia di punibilità è quindi arretrata rispetto alla lesione del bene, con conseguente inconfigurabilità del tentativo, che risulterebbe un tentativo di tentativo. La giurisprudenza richiede tuttavia che il fatto sia idoneo e univocamente diretto all’evento, secondo i parametri propri del tentativo, perché solo così la soglia anticipata resta compatibile con il principio di offensività.

Condotte tipiche. La devastazione è il danneggiamento complessivo, indiscriminato, vasto e profondo di una notevole quantità di beni mobili o immobili, tale da offendere non solo il patrimonio ma l’ordine pubblico, inteso come regolare andamento del vivere civile e senso di tranquillità e sicurezza della collettività. Il saccheggio è l’impossessamento violento e indiscriminato, da parte di una moltitudine, di beni altrui. La strage consiste in atti compiuti al fine di uccidere e tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, cioè la vita di un numero indeterminato di persone, a prescindere dal numero delle vittime effettive.

Elemento soggettivo. Il dolo è specifico e si articola su due livelli. Occorre la volontà di compiere il fatto con le finalità proprie dei delitti comuni corrispondenti (per la strage, il fine di uccidere) e, in aggiunta, lo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato: è il cosiddetto dolo subspecifico, che collega l’azione all’intento di recare offesa alla compagine statale e alla sua personalità giuridica. Questo scopo ulteriore non deve necessariamente realizzarsi, ma deve risultare apprezzabile e verificabile sul piano probatorio, sia pure di consistenza modesta.

Pena e circostanze. La pena è l’ergastolo, senza gradazione legata alla verificazione dell’evento morte, a differenza di quanto avviene nell’art. 422 c.p. L’art. 311 c.p. prevede per i delitti contro la personalità dello Stato una diminuzione di pena quando il fatto risulta di lieve entità per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo; l’attenuante è stata ritenuta applicabile anche alla strage politica. Trovano applicazione, se ne ricorrono i presupposti, l’aggravante della finalità di terrorismo o di eversione (art. 270-bis.1 c.p.) e le attenuanti per i collaboratori previste dalla legislazione antiterrorismo. Il delitto è procedibile d’ufficio.

Profili applicativi

Il problema centrale è la distinzione dalle figure comuni. Rispetto alla strage dell’art. 422 c.p., che contiene una clausola di sussidiarietà espressa a favore dell’art. 285 c.p., il discrimine sta nello scopo di attentare alla sicurezza dello Stato: in sua assenza, il collocamento di ordigni o l’esplosione di colpi contro una pluralità indeterminata di persone resta strage comune. Rispetto alla devastazione e al saccheggio dell’art. 419 c.p., che si applicano fuori dei casi previsti dall’art. 285 c.p., vale lo stesso criterio: la mancanza della finalità politica segna il confine superiore della devastazione comune, mentre il confine inferiore, con il danneggiamento, dipende dall’offesa all’ordine pubblico.

Rilevante è anche il rapporto con l’attentato per finalità terroristiche o di eversione dell’art. 280 c.p.: quest’ultimo è integrato da atti diretti in modo non equivoco a provocare morte o lesioni anche di una sola persona, mentre la strage, politica o comune, richiede un pericolo concreto per un numero tendenzialmente indiscriminato di persone. Il collocamento di ordigni che, per potenza e contesto, non espongono a pericolo una collettività può dunque essere qualificato come attentato ex art. 280 c.p. e non come strage politica.

Sul piano processuale, la persona offesa è lo Stato, rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui costituzione di parte civile è soggetta ad autorizzazione; ne discende l’obbligo di notificare alle amministrazioni interessate l’avviso dell’udienza preliminare. Quanto all’attenuante della lieve entità, il giudice non può escluderla in astratto per il solo fatto che la condotta sia volta a uccidere e idonea a mettere in pericolo la pubblica incolumità, elementi che appartengono alla struttura stessa del reato: deve invece formulare un giudizio di sintesi sul fatto concreto, considerando primariamente la consistenza dell’offesa alla sicurezza dello Stato, con tendenziale esclusione dell’attenuante se si è verificata la morte di una o più persone.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. II, 6 luglio 2022, n. 38184: la strage politica dell’art. 285 c.p. si distingue dalla strage comune dell’art. 422 c.p. perché richiede il dolo subspecifico, cioè l’intento di recare offesa alla compagine statuale; nella specie, il collocamento di due ordigni esplosivi presso una scuola allievi dell’Arma dei carabinieri è stato ricondotto alla prima fattispecie.
  • Cassazione penale, sez. VI, 5 luglio 2024, n. 26628: l’art. 285 c.p. è connotato da una soglia anticipata di punibilità e va letto insieme all’art. 422 c.p., che contiene una clausola di sussidiarietà a suo favore; la finalità di attentare alla sicurezza dello Stato deve essere apprezzabile e verificabile, anche se di modesta consistenza. L’attenuante della lieve entità dell’art. 311 c.p. è applicabile alla strage politica e non può essere esclusa in astratto per la sola presenza del fine di uccidere e del pericolo per la pubblica incolumità, occorrendo un giudizio di sintesi sul fatto concreto.
  • Cassazione penale, sez. I, 29 luglio 2022, n. 30221: dal combinato disposto degli artt. 285 e 419 c.p. si ricava che la mancanza della finalità di attentare alla sicurezza dello Stato segna il limite massimo della devastazione comune; questa si distingue dal danneggiamento perché offende l’ordine pubblico e si realizza con un danneggiamento complessivo, indiscriminato, vasto e profondo di una notevole quantità di cose, senza un limite minimo di beni colpiti.
  • Cassazione penale, sez. VI, 14 giugno 2023, n. 25770: la strage richiede, oltre all’intenzione di uccidere, atti tali da porre in pericolo l’incolumità pubblica; questo requisito la distingue dall’omicidio, anche plurimo, e va valorizzato sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo. È stata esclusa la strage nell’investimento, con un’auto, di un gruppo determinato di persone.
  • Cassazione penale, sez. V, 21 marzo 2024, n. 11970: per l’attentato ex art. 280 c.p. è necessario ma sufficiente il compimento, per finalità di terrorismo o di eversione, di atti diretti in modo non equivoco a provocare morte o lesioni anche di una sola persona, mentre nella strage il pericolo concreto deve riguardare un numero tendenzialmente indiscriminato di persone; nella specie l’imputato era già stato assolto in primo grado dalla contestazione ex art. 285 c.p. e i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
  • Cassazione penale, sez. II, 30 ottobre 2023, n. 43790: il delitto dell’art. 285 c.p. è un delitto contro la personalità dello Stato, sicché persona offesa è lo Stato; le figure dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei ministri coincidono, essendo quest’ultima l’organo che rappresenta lo Stato e che autorizza la costituzione di parte civile.
  • Cassazione penale, sez. VI, 24 marzo 2021, n. 16470: integra la strage comune l’azione di chi, seguendo un programma criminoso, percorre le strade cittadine esplodendo colpi di pistola contro persone incontrate casualmente, perché così è posta in pericolo l’incolumità pubblica e non solo la vita delle singole vittime.

Rapporti con altre norme

  • Art. 422 c.p.: la strage comune, applicabile fuori dei casi dell’art. 285 c.p., ne costituisce la figura base priva della finalità politica e modula la pena a seconda che derivi o meno la morte di una o più persone.
  • Art. 419 c.p.: devastazione e saccheggio comuni, residuali rispetto alla strage politica e distinti dal danneggiamento (art. 635 c.p.) per l’offesa all’ordine pubblico.
  • Art. 280 c.p.: l’attentato per finalità terroristiche o di eversione tutela la vita e l’incolumità anche di una sola persona e si applica quando manca il pericolo per una collettività indeterminata.
  • Art. 270-bis.1 c.p.: aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e attenuanti per i dissociati e i collaboratori.
  • Art. 311 c.p.: diminuzione di pena per i fatti di lieve entità, applicabile ai delitti del titolo I, compresa la strage politica.
  • Art. 302 c.p.: istigazione a commettere i delitti contro la personalità dello Stato, punibile anche se non accolta.
  • Art. 4-bis ord. penit.: i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione rientrano tra quelli ostativi alla concessione dei benefici penitenziari.
  • L. 29 maggio 1982, n. 304: misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo, applicabili in via transitoria anche all’art. 285 c.p.