Art. 288 c.p. Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.
2. La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.