Art. 288 c.p. Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.

2. La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

Testo in vigore dal 2 giugno 1995

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.