Art. 277 c.p. Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1947

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.