Art. 110 c.p. Pena per coloro che concorrono nel reato
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 110 c.p. apre il capo III del titolo IV del libro primo, dedicato al concorso di persone nel reato, e contiene la regola fondamentale della materia: quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna soggiace alla pena stabilita per quel reato, salve le disposizioni degli articoli successivi. La norma non descrive le condotte di partecipazione, ma si limita a estendere la punibilità a tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione del fatto, svolgendo una funzione incriminatrice: combinata con le singole fattispecie di parte speciale, dà vita a nuove figure di reato, dette plurisoggettive eventuali, che rendono punibili condotte di per sé atipiche, come fornire un’informazione, procurare un mezzo o rafforzare la decisione altrui.
Il codice Rocco ha adottato il modello cosiddetto unitario, abbandonando la distinzione del codice Zanardelli tra autori, correi e complici: tutti i concorrenti rispondono, in linea di principio, della stessa pena, mentre la diversa rilevanza dei contributi viene recuperata attraverso le circostanze (artt. 112 e 114 c.p.) e la commisurazione della pena (art. 133 c.p.). Il testo è in vigore dal 1° luglio 1931 e non ha subito modifiche.
Contenuto della disposizione
La giurisprudenza e la dottrina ricavano dalla norma quattro requisiti del concorso:
La norma si applica anche ai reati propri, cioè a quelli che possono essere commessi soltanto da soggetti dotati di una qualifica (pubblico ufficiale, imprenditore, amministratore): il soggetto privo di qualifica, detto extraneus, risponde in concorso con l’intraneus quando sia consapevole della qualifica di quest’ultimo. Per i reati propri esclusivi, o di mano propria, è invece necessario che il soggetto qualificato realizzi personalmente la condotta tipica.
Profili applicativi
La questione più ricorrente nella prassi è la distinzione tra concorso e connivenza non punibile. La mera presenza sul luogo del reato o la semplice conoscenza dell’altrui attività illecita, senza un obbligo giuridico di impedirla, non integrano il concorso; occorre un contributo positivo, anche solo agevolatore, che garantisca all’autore una certa sicurezza o una collaborazione su cui contare. Il tema emerge spesso in materia di stupefacenti, per i familiari conviventi con chi detiene la sostanza, e di reati commessi in contesti di gruppo.
Altro profilo delicato è la prova del concorso morale. L’atipicità della condotta concorsuale non autorizza a desumere la partecipazione da elementi generici, come la posizione di vertice o i rapporti personali con l’autore: il giudice deve indicare in che cosa sia consistito l’apporto e in che modo abbia inciso sulla realizzazione del fatto. Nei reati di bancarotta, il concorso del consulente, del familiare o del prestanome è frequente e richiede di accertare la consapevolezza del contributo all’azione distrattiva.
Quanto alle conseguenze, ciascun concorrente risponde del reato nella sua interezza, anche per la parte eseguita da altri. Le circostanze concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e quelle inerenti alla persona del colpevole valgono solo per il concorrente cui si riferiscono (art. 118 c.p.), mentre le altre si estendono ai concorrenti secondo i criteri di imputazione dell’art. 59 c.p.; il reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti è regolato dall’art. 116 c.p.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Gli artt. 111-119 c.p. completano la disciplina: l’art. 111 c.p. punisce chi determina al reato una persona non imputabile o non punibile; gli artt. 112 e 114 c.p. prevedono circostanze aggravanti (numero dei concorrenti, ruolo di promotore) e attenuanti (minima importanza del contributo); l’art. 113 c.p. regola la cooperazione nel delitto colposo; l’art. 115 c.p. esclude la punibilità del mero accordo e dell’istigazione non accolta; l’art. 116 c.p. disciplina il reato diverso da quello voluto; l’art. 117 c.p. il mutamento del titolo per alcuni concorrenti; gli artt. 118 e 119 c.p. la comunicabilità delle circostanze e delle cause di esclusione della pena. Il concorso eventuale va distinto dai reati necessariamente plurisoggettivi, come l’associazione per delinquere (art. 416 c.p.), e dal favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), che punisce l’aiuto prestato dopo la commissione del reato senza previo concerto. Sul piano processuale, il concorso fonda la connessione di procedimenti ai sensi dell’art. 12 c.p.p.