Art. 111 c.p. (Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile) Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità…

(Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile) Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso; e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.(128)

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (128)

Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l’art. 16, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.