1. Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1990
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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