Art. 118 c.p. Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1990

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.