Art. 119 c.p. Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.
2. Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.