Art. 119 c.p. Valutazione delle circostanze di esclusione della pena

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

2. Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.