Art. 113 c.p. Cooperazione nel delitto colposo

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

2. La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell’articolo 111 e nei numeri 3° e 4° dell’articolo 112.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 113 c.p. disciplina la cooperazione nel delitto colposo, cioè il concorso di più persone in un delitto non voluto. Il primo comma stabilisce che, quando l’evento è cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna soggiace alla pena prevista per il delitto; il secondo comma prevede un aumento di pena per chi ha determinato altri a cooperare, alle condizioni degli artt. 111 e 112, numeri 3 e 4, c.p. Il testo è quello originario del 1930.

La norma ha una duplice funzione. Da un lato, disciplina i casi in cui più condotte colpose, ciascuna già di per sé tipica, convergono nella produzione dell’evento. Dall’altro, ha una funzione incriminatrice estensiva: consente di punire condotte che, isolatamente considerate, non integrerebbero la fattispecie colposa di parte speciale, ma che acquistano rilievo penale perché si inseriscono consapevolmente in un’attività comune pericolosa. Le applicazioni più ricorrenti riguardano l’omicidio e le lesioni colpose nella circolazione stradale, nell’attività medica d’équipe, nella sicurezza sul lavoro e nella gestione dei rischi pubblici.

Contenuto della disposizione

  • Pluralità di agenti: due o più persone, ciascuna in colpa per violazione di una regola cautelare o per negligenza, imprudenza, imperizia.
  • Legame psicologico: ciascun cooperante deve essere consapevole di partecipare, insieme ad altri, a un’attività comune; non occorre invece che conosca il carattere colposo della condotta altrui.
  • Evento unico: la morte, la lesione o altro evento previsto da un delitto colposo, cagionato dalla convergenza dei contributi.
  • Ambito: i soli delitti colposi; per le contravvenzioni il concorso colposo segue le regole generali dell’art. 110 c.p.
  • Aggravante (secondo comma): per chi ha determinato a cooperare persone soggette alla sua autorità, minori o persone in stato di infermità o deficienza psichica, o persone non imputabili o non punibili.

Profili applicativi

La distinzione decisiva è quella tra cooperazione colposa e concorso di cause colpose indipendenti (art. 41 c.p.). Se più persone, ignare l’una dell’altra, tengono condotte colpose che si sommano nel produrre l’evento, ciascuna risponde in proprio per il suo contributo autonomamente tipico. Si ha invece cooperazione quando c’è reciproca consapevolezza della convergenza dei contributi in una procedura comune: ad esempio, i medici di un’équipe operatoria, i conducenti che gareggiano su strada, i diversi enti e funzionari che gestiscono insieme un’emergenza.

Il riconoscimento della cooperazione produce effetti rilevanti: ciascun partecipe deve tener conto anche della condotta altrui, sicché il principio di affidamento si attenua; può essere chiamato a rispondere chi ha posto in essere una condotta di semplice partecipazione o di omesso controllo; le cause di interruzione del nesso si valutano sul complesso delle condotte. La pratica forense deve perciò verificare, accanto alla regola cautelare violata, l’esistenza di un effettivo legame tra i cooperanti.

Un limite fermo è l’inconfigurabilità del concorso colposo nel delitto doloso: l’art. 113 c.p. riguarda solo la cooperazione in un delitto colposo, sicché chi agevola per colpa il reato doloso altrui risponde solo se la sua condotta integra autonomamente una fattispecie colposa espressamente prevista.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. IV, 29 agosto 2025, n. 29955: la cooperazione nel delitto colposo si distingue dal concorso di cause indipendenti per la reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi in una comune procedura in corso, senza necessità di conoscere il carattere colposo della condotta altrui; nel caso, sinistro stradale con due conducenti, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
  • Cassazione penale, sez. IV, 3 giugno 2025, n. 20348: nella gestione di un’emergenza affidata a più soggetti titolari di distinti obblighi di protezione, l’art. 113 c.p. svolge una funzione incriminatrice di tipo additivo, che dà rilievo anche a condotte omissive parziali o di semplice partecipazione correlate ad altre tipiche; la possibile riferibilità dell’omissione anche ad altri garanti non esonera il funzionario addetto.
  • Cassazione penale, sez. VI, 3 giugno 2024, n. 22280: non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso senza un’espressa previsione normativa, non ravvisabile nell’art. 113 c.p.; la condotta colposa che accede al fatto doloso è punibile solo se integra una fattispecie colposa autonoma, e la sola posizione di garanzia non basta a fondare la responsabilità. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

Rapporti con altre norme

L’art. 113 c.p. si coordina con l’art. 110 c.p., che regola il concorso nel reato doloso e, secondo l’opinione prevalente, nelle contravvenzioni anche colpose, e con l’art. 41 c.p., che disciplina il concorso di cause indipendenti. Il secondo comma richiama gli artt. 111 (determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile) e 112, numeri 3 e 4, c.p. Le fattispecie colpose di riferimento sono soprattutto l’omicidio colposo (art. 589 c.p.), le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), l’omicidio e le lesioni stradali (artt. 589-bis e 590-bis c.p.) e i delitti colposi di comune pericolo (art. 449 c.p.). In ambito sanitario si aggiunge la disciplina dell’art. 590-sexies c.p. sulla responsabilità colposa per morte o lesioni in campo medico. Il nesso causale e la posizione di garanzia restano regolati dall’art. 40 c.p.